Consiglio di Stato, Sez, V, n. 6264, del 27 dicembre 2013
Ambiente in genere.Legittimità ordinanza sindacale d’immediata chiusura della stalla per bovini ubicata a ridosso di altre abitazioni
In base agli artt. 216-217 t.u. sanitario (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265), non modificati ma ribaditi dall'art. 32 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 32, comma 3, l. 28 dicembre 1978, n. 833, spetta al Sindaco, all'uopo ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, la valutazione della tollerabilità, o meno, delle lavorazioni provenienti dalle industrie cosiddette "insalubri", l'esercizio della cui potestà potendo avvenire in ogni tempo e potendo esplicarsi mediante l'adozione, in via cautelare, di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l'evolversi di attività aventi carattere di pericolosità (per esempio, esalazioni, scoli, rifiuti, ecc., specie se riguardanti l'allevamento di animali). Rientra, quindi, nei poteri del Sindaco, ex art. 216 t.u. sanitario r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 ingiungere ad un'impresa, che esercita un'industria cosiddetta "insalubre", di presentare un progetto preordinato ad eliminare un temuto pericolo alla sanità pubblica e di mettere in funzione l'impianto entro un dato termine, anche sulla scorta del parere all'uopo reso dalla struttura sanitaria competente, senza che ciò implichi di per sé alcun difetto di motivazione o d'eccesso di potere. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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