Come è noto la legge 98/2011 ha liberalizzato gli orari dei negozi e degli esercizi di somministrazione nei Comuni riconosciuti turistici. Il comma 7 dell'art. 35 del d.l.98/2011 prevede che le Regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione in questione, entro la data del 1 gennaio 2012.
Si domanda se la liberalizzazione degli orari è già in vigore oppure se bisogna attendere l'adeguamento della norma regionale. Non si capisce poi quale dovrebbe essere l'adeguamento del Comune, visto che in caso di Comune turistico non necessita stabilire nuovi orari.
Paola Luperi ???
Come è noto la legge 98/2011 ha liberalizzato gli orari dei negozi e degli esercizi di somministrazione nei Comuni riconosciuti turistici. Il comma 7 dell'art. 35 del d.l.98/2011 prevede che le Regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione in questione, entro la data del 1 gennaio 2012.
Si domanda se la liberalizzazione degli orari è già in vigore oppure se bisogna attendere l'adeguamento della norma regionale. Non si capisce poi quale dovrebbe essere l'adeguamento del Comune, visto che in caso di Comune turistico non necessita stabilire nuovi orari.
Paola Luperi ???
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A MIO AVVISO LA NORMA VA COSI' LETTA
1) NELLE REGIONI CHE NON HANNO ELENCHI DI COMUNI TURISTICI LE REGIONI HANNO TEMPO FINO AL 1 GENNAIO 2012 PER CREARE GLI ELENCHI
2) NELLE REGIONI DOVE ESISTONO GLI ELENCHI LA DISPOSIZIONE E' IMMEDIATAMENTE IN VIGORE (IN VIA SPERIMENTALE) E QUINDI I NEGOZI STANNO APERTI QUANDO VOGLIONO SENZA DOVER FARE ATTI O PROVVEDIMENTI PARTICOLARI (MA PUBBLICHERO' A BREVE UNA BOZZA DI ORDINANZA). ANCHE IN QUESTO CASO LE REGIONI DEVONO ADEGUARE GLI ELENCHI ENTRO LA STESSA DATA.
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Legge 15 luglio 2011, n. 111
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
(G.U. n. 164 del 16 luglio 2011)
6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;".
7. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012.
Con l'approvazione del Codice del Commercio e successivamente l'entrata in vigore del Regolamento di attuazione, la Regione Toscana aveva superato l'attribuzione del riconoscimento di comune turistico non provvedendo neppure all'aggiornamento degli elenchi e successivi riconoscimenti. Per questo anche i comuni che erano stati riconosciuti quali comuni turistici sono stati obbligati ad effettuare le procedure di concertazione per l'articolazione degli orari di esercizio delle attività commerciali e soprattutto la disciplina delle aperture domenicali e festive.
A questo punto come deve essere gestita l'applicazione delle disposizioni normative di cui alla legge 98/2011? e soprattutto quei comuni che si sono visti rispondere in senso negativo ad un inserimento nell'elenco dei comuni turistici, in virtù dell'approvazione della normativa regionale, come possono utilizzare le nuove disposizioni?
Se la Regione non definisce un adeguamento si vengono a creare evidenti e preoccupanti disparità tra i comuni toscani.
Con l'approvazione del Codice del Commercio e successivamente l'entrata in vigore del Regolamento di attuazione, la Regione Toscana aveva superato l'attribuzione del riconoscimento di comune turistico non provvedendo neppure all'aggiornamento degli elenchi e successivi riconoscimenti. Per questo anche i comuni che erano stati riconosciuti quali comuni turistici sono stati obbligati ad effettuare le procedure di concertazione per l'articolazione degli orari di esercizio delle attività commerciali e soprattutto la disciplina delle aperture domenicali e festive.
A questo punto come deve essere gestita l'applicazione delle disposizioni normative di cui alla legge 98/2011? e soprattutto quei comuni che si sono visti rispondere in senso negativo ad un inserimento nell'elenco dei comuni turistici, in virtù dell'approvazione della normativa regionale, come possono utilizzare le nuove disposizioni?
Se la Regione non definisce un adeguamento si vengono a creare evidenti e preoccupanti disparità tra i comuni toscani.
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La normativa statale supera le discipline regionali (che devono adeguarsi entro fine anno).
Se un Comune è nell'elenco si applica la nuova disciplina. Se non lo è o non lo sarà rimarrà soggetto ai vincoli regionali ed alla concertazione.
Disparità?
Certo, vi sarà una enorme differenza fra i Comuni in elenco e quelli no. Come è sempre stato.
Ma presto sono convinto che tutto verrà liberalizzato ..... per ora si liberalizzano i comuni in elenco e tutti chiederanno di rientrarvi ....
Anche se un comune dovesse avanzare domanda per l'inclusione nell'elenco dei comuni turistici , i parametri e le condizioni per l'inserimento erano stati disciplinati nel Regolamento Regionale 17/R del 6 marzo 2004, di attuazione della L.R. 28/1999.
Con l'entrata in vigore del Codice del Commercio e del relativo regolamento di attuazione tali disposizioni sono state abrogate.
A quali parametri o disposizioni ci si riferisce per presentare la candidatura?
Anche se un comune dovesse avanzare domanda per l'inclusione nell'elenco dei comuni turistici , i parametri e le condizioni per l'inserimento erano stati disciplinati nel Regolamento Regionale 17/R del 6 marzo 2004, di attuazione della L.R. 28/1999.
Con l'entrata in vigore del Codice del Commercio e del relativo regolamento di attuazione tali disposizioni sono state abrogate.
A quali parametri o disposizioni ci si riferisce per presentare la candidatura?
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Al momento, in TOSCANA (ma non è così in altre Regioni) non è possibile per chi non è in elenco avanzare una valida candidatura in assenza dell'adeguamento della Regione (che deve avvenire entro fine anno!!!).
Niente vieta al Comune di fare ugualmente richiesta per essere pronti una volta giunto l'adeguamento.
[color=red][size=14pt][b]Orari esercizi somministrazione LIBERALIZZATI con alcuni vincoli Ris. 294246 [/b][/size][/color]
[b]Ministero dello Sviluppo Economico[/b]
[i]- permane l’obbligo per gli esercenti di comunicare preventivamente al comune l’orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l’esposizione di apposito cartello, ben visibile
- le disposizioni sulle liberalizzazioni degli orari non si applicano agli esercizi di cui all’articolo 3, comma 6, della citata legge n. 287 del 1991
- permane l’obbligo, per gli esercenti, di rendere noti i turni al pubblico mediante l’esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile. Il sindaco, infatti, al fine di assicurare all’utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.[/i]
http://buff.ly/2hlHC67