TAR Lombardia (BS), Sez. I, n. 1085, del 5 dicembre 2013
Rumore.Illegittimità ordinanza sindacale per contenimento rumore attività azienda agricola
E’ illegittima l’ordinanza con la quale il Sindaco ha prescritto al titolare dell’azienda agricola, di provvedere ad isolamento acustico idoneo a eliminare i rumori e le vibrazioni del mulino per la macinazione del grano, di innalzare la parete della stalla esistente per eliminare il diffondersi dei rumori prodotti dalla mungitrice e di non effettuare attività rumorose ovvero moleste al di fuori di dati orari. Come dispone l’art. 36 del regolamento di polizia urbana del Comune richiamato proprio nelle ordinanze suddette, le stesse si qualificano come provvedimenti ordinari, non come ordinanze di urgenza, e le competenze per la repressione dei rumori molesti sono ripartite fra il Sindaco e la dirigenza. Secondo il comma 2 del citato articolo, è infatti il dirigente di settore ad avere la competenza a intervenire in tutti i casi in cui la fonte del disturbo sia un’attività produttiva e si tratti di eliminarla senza pregiudicare l’attività stessa; il Sindaco, organo di vertice dell’amministrazione comunale, interviene invece in un caso più grave, previsto dal comma 3, ovvero quando la fonte del disturbo sia un’attività esercitata all’interno di una privata abitazione. In tal caso, il Sindaco provvede a far cessare l’attività in questione, perché essa in tale collocazione non è consentita, così come prevede la norma stessa al successivo comma 5. Nel caso di specie, poiché l’attività svolta dal ricorrente è pacificamente un’attività produttiva di azienda agricola, e l’ordinanza mira a disciplinare i rumori da essa generati, non certo a farla cessare in quanto tale, la relativa competenza apparteneva al dirigente. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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