Data: 2014-02-05 20:47:34

Rifiuti.Legittimità ordinanza ex art. 244 del D.Lgs 152/2006 per motivi di tutel


TAR Campania, (NA), Sez. V, n. 5552, del 4 dicembre 2013
Rifiuti.Legittimità ordinanza ex art. 244 del D.Lgs 152/2006 per motivi di tutela della salute pubblica, ambientale, sanitaria e pericolo di inquinamento

E’ legittima l’ordinanza sindacale ex art. 244 del D.Lgs 152/2006 considerati i motivi di tutela della salute pubblica, ambientale, sanitaria e il pericolo di inquinamento, ad eseguire tutti gli interventi di sgombero, di bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate, mediante la presentazione al Comune di progetto di bonifica e ripristino ambientale avvertendo che, in mancanza, provvederà d’ufficio a spese dei soggetti obbligati L’ordinanza contingibile ed urgente con la quale il Sindaco impone al proprietario di un’area di bonificarla dalla situazione di degrado, che attenti alla salute pubblica, non ha carattere sanzionatorio, di tal ché non è dipendente dalla individuazione di responsabilità del proprietario in relazione alla situazione inquinante, ma solo ripristinatorio, per essere diretta esclusivamente alla rimozione dello stato di pericolo e prevenire danni alla salute pubblica. Ne consegue che l’ordinanza è legittimamente indirizzata al proprietario dell’area, cioè a chi si trova con questa in rapporto tale da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché tale situazione potrebbe non essergli imputata. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/rifiuti/83-giurisprudenza-amministrativa-tar83/10099-rifiutilegittimita-ordinanza-ex-art-244-del-dlgs-1522006-per-motivi-di-tutela-della-salute-pubblica-ambientale-sanitaria-e-pericolo-di-inquinamento.html

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