Ho necessità urgente si sapere come comportarmi prima di inviare all’impresa quanto richiesto.
Un soggetto è in possesso dei titoli abilitanti alla vendita di auto nuove ed usate nel locale X. Mi presenta una scia per il trasferimento di entrambe le attività in altro locale Y.
Rilascio la ricevuta e trasmetto gli atti al Comando di Polizia Locale per le verifiche.
In risposta il Comando mi invia il parere di seguito allegato:
Vista la richiesta trasmessa ai fini istruttori e da sopralluogo effettuato da personale dipendente, relativa all’impresa di cui all’oggetto, per quanto attiene alle competenze del proprio Servizio e sulla base della documentazione pervenuta, esprime parere NEGATIVO in quanto il terzo comma dell’art.11 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. n 773/1931, introdotto ex novo dall’art.2 comma 1 lett. a del D.P.R. 28 Maggio 2001, n 311, stabilisce che nel caso di trasferimento di taluna delle attività di cui al titolo III della legge ( anche vendita di cose antiche e usate) , in locali diversi da quelli per i quali l’autorizzazione è stata rilasciata ed altresì nel caso di sostanziale modificazione degli stessi locali (indicati nell’autorizzazione), il soggetto titolare dell’autorizzazione che intenda trasferirla in nuovi locali deve ottenere il rilascio di una nuova Autorizzazione previa presentazione di SCIA avendo accertato la idoneità igienico sanitaria e la sorvegliabilità in conformità a quanto disposto dall’art.153 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 635/1940.
Il richiedente …, trovandosi nelle condizioni sopra citate, nel chiedere il trasferimento dovrà quindi presentare la seguente documentazione:
1) Cessazione dell’attività esercitata nella via X;
2) Presentazione di una nuova SCIA presso lo SUAP per l’apertura di nuova attività in via Y;
3) Contratto di locazione registrato o di proprietà;
4) Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte in relazione D.M. 19/05/2008 n°
37 o verifica di rispondenza;
5) Planimetria con specifica auto nuove e auto usate.
Sembrerebbe allora che il trasferimento di sede per quanto concerne la vendita di cose usate non sia ammesso, in quanto essendo il soggetto obbligato a cessare la nuova attività dovrà presentare una richiesta ex-novo resterebbe valido solo il trasferimento della vendita di auto nuove. Pertanto fino a quando non presenta una nuova istanza può procedere solo alla vendita di auto nuove. A me sembra fuori luogo sia per il principio di non aggravare il procedimento sia per il principio di semplificazione, ma tali principi normalmente non sono di casa nelle forze dell’ordine.
Come deve essere interpretato l’art. 247 del Reg. Tulps, “Fatte salve le disposizioni di Legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della Legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo”. Le auto usate come sono collocate?
L’art. 242 del citato Regolamento riporta che: La dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio.
Visto che viene chiesta la presentazione di tutt’altra documentazione, in particolare mi ho necessità di una precisazione, vorrei sapere dove posso trovare normativamente che vige l’obbligo di presentare la conformità dell’impianto alla regola dell’arte in relazione D.M. 19/05/2008 n°37, perché se effettivamente vige detto obbligo si dovrebbe richiederlo per qualsiasi Scia che riguarda l’avvio di un’attività di vendita.
Saluti
Per punti sintetici:
1) la scia di trasferimento è valida ed efficace sia per il nuovo che per l'usato
2) la scia di trasferimento costituisce contestuale cessazione dell'attività nella sede originaria
3) non occdorre alcuna verifica preventiva di agibilità o sorvegliabilità in quanto viene autocertificata nella scia
4) nessun altro allegato è condizione di validità della scia
Non vedo alcun ostacolo!
Il Comune verificherà se i locali hanno i requisiti impiantistici o d'altro nell'ambito delle attività di vigilanza.
Ti ringrazio come sempre.
Non avevo dubbi, però è difficile
farlo comprendere a chi non vuol sentire
saluti