Bungiorno. Un artigiano che produce pasta vorrebbe inziare la vendita (sempre negli stessi locali che sono ad uso artigianale) oltre che dei suoi prodotti anche di prodotti di aziende agricole locali (es.marmellate, sughi, olio, miele). Deve fare scia per esercizio di vicinato visto che vende ulteriori alimentii oltre a quelli prodotti da lui stesso. Grazie mille!!!
riferimento id:17757La LR 53/2008 diposne che:
[i]L’impresa artigiana può vendere beni di produzione propria nei locali di produzione medesima o ad essi adiacenti, senza l’osservanza delle disposizioni contenute nella l.r. 28/2005[/i]
Per contro la LR 28/2005 dispone:
(la legge non si applica..) [i]alle imprese artigiane annotate nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell’ articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a ques ti adiacenti, ovvero per la fornitura al committente dei beni necessari all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;[/i]
Detto questo, vedi che non ci sono condizioni quantitative: o vende i propri prodotti o entra nel campo commerciale.
In sintesi, deve presentare una scia per commercio al dettagio.
Se ci fossero problemi con la destinzione d'uso del fondo, dato il carattere non prevalente, l'amministrazione può lasciar correre o quanto meno applicare l'art. 59 dell LR 1/2005 al fine di usufruire della deroga fino al 35% della superficie complessiva da destinare ad altro uso senza fare cambio d'uso (fermandosi comunque a 30 mq)