Data: 2014-02-04 12:47:25

VENDITA E DEPOSITO AUTOVETTURE

Un cliente è intenzionato ad avviare un'attività di commercio di auto
nuove e usate nel Comune di Pistoia.
Per lo svolgimento di tale attività dovrebbe fruire di:
a) Spazio aperto da destinare alla mostra e deposito delle auto (non
commerciale).
b) Locale ad uso commerciale dove concludere le trattative di
compravendita distante dalla mostra/deposito.

Chiedo se la distanza fra i due locali possa essere un eleminte ostativo
all'avvio dell'attività.
Grazie

riferimento id:17752

Data: 2014-02-04 14:37:56

Re:VENDITA E DEPOSITO AUTOVETTURE

La superficie di vendita, in realtà, è rappresentata anche dalle aree espositive.
Diciamo che la superficie dove sono esposti i prodotti accessibile al soggetto acquirente è superficie di vendita.
Forse la cosa reggerebbe se lo spazio fosse soltanto un deposito. L'avventore vede l'auto per immagini e se la vuole vedere dal vero il venditore va nel deposioto la prende e la porta in sede.
nel tuo caso ho paura che si configurerebbero 2 esercizi comemrciali

Ti riposto un pezzo di una sentenza del 2008 del TAR Marche
[i]...interpretando tale normativa la giurisprudenza ha già chiarito che per superficie di vendita di un
esercizio commerciale si deve intendere quella su cui sostano e si spostano, oltre al personale addetto
al servizio, i consumatori per esaminare gli oggetti posti in vendita collocati negli appositi spazi e per
concludere le operazioni di vendita, sicché “la zona di esposizione dei prodotti commercializzati
dall’esercizio va inclusa nella superficie di vendita” (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 2 novembre 2004, n. 3825).
Da tale orientamento il Collegio non rinviene motivi per discostarsi, per cui sembra evidente, allo
stato degli atti, per un verso che la controinteressata abbia illegittimamente ampliato di più del doppio la
superficie di vendita dell’attività commerciale e, per altro verso, che il Comune abbia tenuto un
illegittimo comportamento omissivo nei confronti del predetto abuso.[/i]

Le regioni, infatti, per venire incontro ai venditori di mmerci ingombranti hanno previsto delle disposizioni particolari per la vendita di auto (e altro) - vedi art. 21bis della LR 28/2005
Sulla stessa lunghezza d'onda puoi vedere la più recente definizione di superficie di vendita della Toscana, da lì si evince che che IN ADIACENZA al loocale è possibile lasciare un'area scoperta accessibile alla clientela che puoi usare anche per spazio espostivo.
[i]l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. [b]Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l’area scoperta, purché adiacente all’esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita[/b] e quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.
[/i]

Nel

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Data: 2014-02-13 18:59:51

Re:VENDITA E DEPOSITO AUTOVETTURE

La legge 28/2005 toscana art.21 bis elenca le attività commerciali atipiche con  merci ingombranti ed a consegna differita e precisa ed esaustica le tipologie di prodotti definibili "ingombranti ed a consegna differita (auto-moto-cicli, natanti e relativi accessori e parti di ricambio; legnami; combustibili; macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il giardinaggio, l'industria, il commercio e l'artigianato; materiali per l'edilizia e ferramenta; materiali termoidraulici). Pertanto una rivendita di auto rientra tra le attività atipiche con superficie di vendita ridotta del 90%!!!

A me sorge una domanda se una media vende frigo, lavatrici ect a consegna differita PERCHE' NON RIENTRA NELL'ELENCO DELL'ART. 21 BIS?

Rutilius

riferimento id:17752

Data: 2014-02-13 22:36:49

Re:VENDITA E DEPOSITO AUTOVETTURE

la tassatività dell'elenco serve proprio a limitare le elusione del regime bilitativo "normale". I beni che citi appartengono a quelle categorie che presuppongono un allestimento della superfcie di vendita tipica dei normali esercizi commerciali ad affluenza di massa, diverso dalle merci [b]ingombranti[/b]

riferimento id:17752

Data: 2014-06-30 20:13:54

Re:VENDITA E DEPOSITO AUTOVETTURE

Nel caso di un edificio commerciale con annesso ampio piazzale  per superficie di vendita considero quella dell'edificio (al netto di magazzini servizi igienici uffici ect) piu' l'ampio piazzale di esposizione di auto  e poi diminuisco del 90 % il totale.
Anche ai fini del rispetto degli standard ( parcheggio di relazione)?
In una parola su una superficie di vendita di 1000 mq considero soltanto 100 mq e quindi sarebbe un negozio di vicinato.
Grazie
Rutilius

riferimento id:17752

Data: 2014-07-01 07:34:59

Re:VENDITA E DEPOSITO AUTOVETTURE

Le auto rientrano nell’elenco delle merci ingombranti di cui all’art. 21-bis della LR 28/05. Come tali, se vendute in modo esclusivo, le auto possono godere del regime abilitativo agevolato in funzione di una considerazione parziale della superficie di vendita utilizzata.
Quindi, prima si calcola la superficie di vendita reale, poi si applica la riduzione per arrivare a quella “virtuale abilitativa” (1/10 se non si superano i limiti della media struttura), su quest’ultima si applica poi il relativo regime abilitativo. Nel tuo caso siamo nel campo dell’esercizio di vicinato.

Per fare il calcolo della superficie di vendita reale si applica quanto disposto dall’art. 15, comma 1, lett. c della stessa legge.

riferimento id:17752

Data: 2016-12-24 05:49:23

Re:VENDITA E DEPOSITO AUTOVETTURE

[size=14pt][b]Commercio online di auto nuove ed usate - Non serve deposito[/b][/size]

[i]Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese[/i]

[color=red][b]Risoluzione n. 331051 del 20 ottobre 2016 - Attività di commercio elettronico di auto nuove ed usate[/b][/color]

http://buff.ly/2imQ3ON

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