Nell'ipotesi che l' ispezione straordinaria dell'apposita commissione ASL non risulti soddisfacente, come previsto dall'art. 23, comma 14, lett. b della L.R. 16/2000 il Sindaco deve emettere un provvedimento di diffida contente il termine entro il quale mettersi in regola, trascorso infruttuosamente il quale deve pronunciare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di farmacia privata. I provvedimenti citati: diffida e decadenza sono a firma del Sindaco o del Responsabile del Settore? Nei provvedimenti oltre alla L.R. 16/2000 devo citare anche il T.U.LL.SS. R.D. 1265/1934?
Nell'ipotesi che si arrivi alla decadenza l'attribuzione della sede divenuta vacante è di competenza della Regione come sembrerebbe dall'art. 13, comma 3, lett. d) della L.R. 16/2000 nel quale si parla di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione? Quindi il Comune avrebbe la competenza alla pronuncia di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di farmacia e la Regione alla decadenza dell'assegnazione e all'utilizzo della graduatoria precedentemente approvata per il subentro di un nuovo candidato nei casi previsti dalla legge? Secondo voi ho fatto una giusta ricostruzione? Trattandosi di un caso particolare ho molti dubbi e perciò chiedo il vostro parere e se altri hanno avuto casi simili? Grazie.
Riporto il comma 14 citato:
[i]Se il risultato della ispezione nelle farmacie non è stato soddisfacente, il Sindaco:
a) applica la sanzione amministrativa come disposto dall’ art. 14 , comma 1;
b) diffida, nei casi previsti dalla legge, il titolare della farmacia privata, o il direttore della farmacia pubblica o l’assegnatario in caso di nuova apertura, a mettersi in regola entro un termine perentorio, trascorso infruttuosamente il quale pronuncia la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia privata o, in caso di farmacia pubblica, trasmette gli atti al dirigente del competente ufficio delle Giunta regionale, per il provvedimento di decadenza.[/i]
La regola generale porterebbe a ritenere che spetti al dirigente però non vorrei metterti sulla cattiva strada. La giurisprudenza, infatti, tende a non applicare la regola generale. Si vedano le ordinanze sulle attività produttive in materia di acustica anche non contingibili, oppure le ordinanze di sospensione per i pubblici esercizi a seguito di sanzioni sui giochi.
Detto questo e siccome la legge 16/2000 è stata modificata tenendo conto proprio delle ripartizioni delle competenze in modo molto preciso, io dai retta alla norma e la farei adottare dal Sindaco.
La motivazione più esaustiva è e meglio è. Cita pure l’art. 127 del TULLSS, oltre, naturalmente alla LR 16/2000.
La procedura per l’assegnazione della sede vacante è quella dell’art. 18. L’art. 13 detta le competenze regionali dentro al procedimento.
Resta inteso che la precedente graduatoria resta in vigore per 4 anni come previsto dallo stesso art. 18