La vendita al domicilio del consumatore si può attivare nel comune dì residenza cosi prevede il d.Livo 114 e la nostra legge regionale ma per la libertà di stabilimento non e' possibile derogare a questo requisito !
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La vendita al domicilio del consumatore si può attivare nel comune dì residenza cosi prevede il d.Livo 114 e la nostra legge regionale ma per la libertà di stabilimento non e' possibile derogare a questo requisito !
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NON ESISTE più il limite della residenza
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Testo in vigore dal: 14-9-2012
(agg.3) ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA ELENCO AGGIORNAMENTI ARTICOLO Art. 19
Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
[color=red] 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59. [/color]
3. Nella ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) deve
essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5
e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per
l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne comunica l'elenco
all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato
l'attivita' e risponde agli effetti civili dell'attivita' dei
medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilita' prescritti per l'esercizio dell'attivita' di vendita.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di
riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena
esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere
numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalita' e la
fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei
prodotti oggetto dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del
responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve
essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche
nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore
effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 e'
obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le
operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206.