Data: 2014-02-03 19:44:37

vendita al domicilio

La vendita al domicilio del consumatore si può attivare nel comune dì residenza cosi prevede il d.Livo 114 e la nostra legge regionale ma per la libertà di stabilimento non e' possibile derogare a questo requisito !

riferimento id:17739

Data: 2014-02-03 20:05:57

Re:vendita al domicilio


La vendita al domicilio del consumatore si può attivare nel comune dì residenza cosi prevede il d.Livo 114 e la nostra legge regionale ma per la libertà di stabilimento non e' possibile derogare a questo requisito !
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NON ESISTE più il limite della residenza

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Testo in vigore dal: 14-9-2012
(agg.3) ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA  ELENCO AGGIORNAMENTI ARTICOLO                                Art. 19
      Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

[color=red]  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59. [/color]
  3. Nella ((segnalazione certificata di inizio di  attivita'))  deve
essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo  5
e il settore merceologico.
  4. Il soggetto  di  cui  al  comma  1  che  intende  avvalersi  per
l'esercizio  dell'attivita'  di  incaricati,  ne  comunica  l'elenco
all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel  quale  ha  avviato
l'attivita'  e  risponde  agli  effetti  civili  dell'attivita'  dei
medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei  requisiti  di
onorabilita' prescritti per l'esercizio dell'attivita' di vendita.
  5.  L'impresa  di  cui  al  comma  1  rilascia  un  tesserino  di
riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non  appena
esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2.
  6. Il tesserino di riconoscimento di cui al  comma  5  deve  essere
numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalita' e la
fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede  e  dei
prodotti oggetto dell'attivita' dell'impresa, nonche'  del  nome  del
responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo  e  deve
essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
  7. Le disposizioni concernenti gli incaricati  si  applicano  anche
nel caso  di  operazioni  di  vendita  a  domicilio  del  consumatore
effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
  8. Il tesserino di  riconoscimento  di  cui  ai  commi  5  e  6  e'
obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua  personalmente  le
operazioni disciplinate dal presente articolo.
  9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206.

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