Buonasera.
Desideriamo conoscere l'obbligo di eventuali adempimenti nei confronti del Comune (es. SCIA?) da porre in essere prima dell'inizio attività di una persona fisica che intende effettuare, con partita iva, il mestiere di incaricato di vendite a domicilio per conto di una società (venditori porta a porta).
Nella sostanza si tratta di incaricati che passano al domicilio di privati per promuovere contratti che saranno poi approvati dalla mandante.
L'incaricato poi incasserà delle provvigioni.
Tale attività risulta beneficiare di un particolare regime fiscale e gli incaricati non sono assimilabili ad agenti o rappresentanti di commercio.
Grazie. Studio Giugni.
Buonasera.
Desideriamo conoscere l'obbligo di eventuali adempimenti nei confronti del Comune (es. SCIA?) da porre in essere prima dell'inizio attività di una persona fisica che intende effettuare, con partita iva, il mestiere di incaricato di vendite a domicilio per conto di una società (venditori porta a porta).
Nella sostanza si tratta di incaricati che passano al domicilio di privati per promuovere contratti che saranno poi approvati dalla mandante.
L'incaricato poi incasserà delle provvigioni.
Tale attività risulta beneficiare di un particolare regime fiscale e gli incaricati non sono assimilabili ad agenti o rappresentanti di commercio.
Grazie. Studio Giugni.
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I singoli incaricati non devono fare niente. Essi sono promanazione della società committente che è soggetta alla sottoriportata normativa:
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 19
Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto
presso il domicilio dei consumatori, e' soggetta a previa
comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se
persona fisica, o la sede legale.
2. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei
requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per
l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne comunica l'elenco
all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la
residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili
dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di
riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena
esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere
numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalita' e la
fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei
prodotti oggetto dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del
responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve
essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche
nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore
effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 e'
obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le
operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresi' la
disposizione dell'articolo 18, comma 7.