Non è legittimo il recesso intimato ad un lavoratore per mancanza della necessaria tempestività della contestazione disciplinare.
Il periodo intercorrente tra i fatti contestati (noti al datore sin dall’accertamento) e la data del licenziamento era tale (circa nove mesi) da far ritenere violato il principio della immediatezza della contestazione.
Corte di Cassazione - sez. Lavoro sentenza n. 20719 - 10/9/2013
http://www.diritto.it/docs/35884-sulla-legittimit-del-licenziamento-requisiti-della-contestazione-disciplinare-cass-civ-20719-2013
Neppure si può ammettere che l'accertamento scopra l'acqua calda dopo molto tempo che il fatto è arcinoto, magari inserito nel sito ufficiale dell'organizzazione o in bacheca. Non si può dormire e poi improvvisamente svegliarsi nervosi quando c'è baccano.
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