Buongiorno, la formazione del Responsabile piscina e Addetto agli impianti tecnologici era (dico era perchè mi risulta uscita una ulteriore proroga) obbligatoria entro il 10/7/2014 (2 anni dalla data di entrata in vigore del Dpgr 607/2012), per coloro che già svolgevano tali funzioni alla data di entrata in vigore del DPGR n. 23/R/2010 e che, per tale ragione, avevano presentato dichiarazione sositutiva entro il 20 marzo 2011.
Per coloro che, invece, non avevano presentato la dichiarazione sostituiva entro il 20/3/2011 la formazione ERA obbligatoria entro il 20 marzo 2014.
AD OGGI LA L.R. 8/2006 E' STATA OGGETTO DI ULTERIORE MODIFICA, IN PARTICOLARE ALL'ART. 19 viene riportato che "[i]le piscine [u]in esercizio [/u] alla data di entrata in vigore del regolamento regionale si adeguano alle disposizioni.................entro il 20/3/2015".[/i]
Quest'ultimo [u]in esercizio[/u] si riferisce a coloro che hanno presentato la DIA/SCIA entro il 20/3/2010 (data di entrata in vigore del regolamento)? QUINDI TUTE LE PISCINE IN ESERCIZIO SONO PROROGATE, PER QUALSIASI ADEMPIMENTO AL 20 MARZO 2015? Hanno, quindi, anche unificato le date della formazione? (prima erano per gli uni il 20 marzo 2014 e per gli altri 10/7/2014)....
Grazie, spero sia chiaro il mio dubbio...
Fulvia
[b]LR n. 8/2006 - Art. 19 - Norme transitorie e deroghe (ndr. versione aggiornata alla modifica di cui alla LR 84/2014)[/b]
1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5 (ndr. 20/03/2010 – DPGR n. 23R/2010), si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del [b]31 marzo 2016[/b].
1 bis. Sono considerate esistenti le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all’entrata in vigore del regolamento regionale. Ad esse si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
2. Abrogato.
3. Le piscine di cui ai commi 1 e 1 bis che non sono adeguate limitatamente ai requisiti oggetto di deroga definitiva ai sensi del regolamento regionale di cui all'articolo 5, possono presentare istanza di deroga allo SUAP del comune ove ha sede l'impianto entro il[b] 30 settembre 2015[/b].
4. La deroga di cui al comma 3 è concessa dal comune previa acquisizione del parere dell'azienda USL competente, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti definito dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, rapportata alle carenze dell'impianto sulla base di linee guida adottate dalla Giunta regionale.
Con la LR n. 84/2014 viene modificato anche l’art. 26 della LR 8/2006 concernente le “disposizioni finali”. Se l’originale articolo 26 si limitava a disporre che le disposizioni di legge si sarebbero applicate dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale, con la nuova versione viene precisato:
1. Il regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R si applica alle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2), (ndr. le piscine degli agriturismi, ad esempio) nelle parti compatibili con la presente legge.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 84, il d.p.g.r. 23/R/2010 è adeguato alle disposizioni della l.r. 84/2014 stessa.
Il nuovo articolo 26 è frutto della volontà del legislatore regionale di concedere delle agevolazioni in funzione degli adeguamenti concernenti le piscine classificate “private ad uso collettivo”, ovvero le piscine degli alberghi, agriturismi, ecc. Difatti, il resto della LR 84/2014 introduce, nella LR n. 8/2006, una serie di disposizioni ad hoc per questo tipo di impianti che, in sintesi, alleggeriscono il carico prescrittivo per l’esercizio dell’attività (si vedano le modifiche agli articoli 5, 8, 9, 10, 12).
[b]Formazione[/b]
Relativamente alla formazione professionale, ai sensi della DGR n. 607/12, è stato differito il termine per la partecipazione ai corsi formativi (di durata inferiore a quella normale) per coloro che svolgevano le funzioni di responsabile della piscina e/o addetto agli impianti tecnologici già alla data di entrata in vigore del regolamento DPRG 23R/2010.
Questi erano obbligati a presentare una dichiarazione sostitutiva entro un anno dall’entrata in vigore del DPGR 23R/2010, cioè entro il 20/03/2011.
Su quest’ultimo punto ci sono varie interpretazioni dovute alla confusione normativa. Molti comuni considerano la dilazione del termine dell'art. 19 della LR 8/2006 omnicomprensivo e quindi accettano le dichiarazioni presentate anche subito prima dell’effettuazione dei corsi, ma vendendo proprio la DGR 607 del 10/07/12, a parere mio, dall’interpretazione letterale della norma si comprende che il termine resta quello del 20/03/2011. La delibera ribadisce lo stesso termine e non accenna a nessun rimando.
Riporto un estratto della DGR 607/12:
Coloro che già svolgono le funzioni di responsabile della piscina e/o addetto agli impianti tecnologici alla data di entrata in vigore del regolamento 23/R 2010 (ndr. 20/03/2010) devono presentare al comune competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme previste dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante lo svolgimento in atto della relativa attività ed il periodo di inizio, entro il termine di un anno dall’entrata in vigore del citato regolamento.
I soggetti di cui all’art. 47, comma 6 del regolamento DPGR n. 23/R del 2010 devono, oltre alla presentazione della dichiarazione di cui sopra, partecipare a percorsi formativi di durata inferiore previsti all’art. 52, comma 3 del regolamento sopra citato, secondo le modalità indicate dal presente atto entro due anni dalla pubblicazione della presente delibera ([b]quindi fino al 10/07/2014[/b])
Sul punto è auspicabile che ogni Amministrazione comunale, magari con una delibera di indirizzo da parte della giunta, scelga un’interpretazione, la renda nota e la attui, alla fine la ratio sostanziale della norma è rispettata anche se un soggetto esegue una dichiarazione dopo il 2011.
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