Puo' essere presentata una scia di apertura agriturismo in cui viene dichiarata una SPA a servizio esclusivo della attivita', accompagnata da una Autocertificazione in cui si dichiara in maniera specifica: che la SPA e' destinata esclusivamente a favorire attivita' ricreative e culturali finalizzate al trattenimento degli ospiti ed e' ad esclusivo servizio della stessa attivita' e degli ospiti medesimi.
Che la SPA non viene utilizzata per attivita' tutelate dalle norme inerenti la disciplina dell'attivita' di estetista ed in particolare della legge 4/1/1990 e dei regolamenti attinenti , non configurandosi nello specifico quale centro estetico o centro benessere inteso ai sensi da tale normativa.
Che la SPA non viene utilizzata per rendere prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalita' di carattere terapeutico (art.1, 3° comma -legge n.1/1990.
Ringrazio Carlasalve.
Ho visto che avevamo già affrontatato velocemente la questione. Questo il mio predente post:
[i]La questione è delicata. Le attività agrituristiche sono quella della ricezione e dell’ospitalità. Le attività ricreative devono essere finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale.
L’attività di centro benessere non è un’attività agrituristica. Non può essere un’attività svolta dall’imprenditore agricolo nell’esercizio della sua attività. La giurisprudenza ha chiaricto che in ogni caso, se l’attività è riconducibile a quella estetica, occorrono anche i requisiti professionali specifici, anche se questa è attività accessoria
Detto questo, fatte salve le condizioni urbanistiche, niente vieta che possa essere avviata un’attività legata alle discipline estetiche la cui gestione sia autonoma e diversa rispetto a quella agricola/agrituristica. In sintesi il problema è legato alla destinazione d’uso, fatto salvo questo, niente vieta un esercizio congiunto di attività agricola ed attività artigianale/di servizi.
Puoi approfondire con il servizio urbanistica del comune[/i]
Con le precisazioni che hai fatto la faccenda si fa più complessa. La giurisprudenza è abbastanza concorde nel giudicare obbligatorio un responsabile tecnico e un'abilitazione ex legge 1/90 quando, [b]in concreto[/b] si svolga attività riconducibile all'estetica, questo a prescindere se questa attività è inserita in una struttura ricettiva, palestra, ecc. Ho trovato una sentenza in questo senso applicata anche ad una ipotesi di uso gratuito di lampada solare da parte dei clienti di un albergo.
La cosa che dici tu dovrebbe assomigliare all'uso di una piscina: i clienti possono usufruire di uno spazio ricreativo rilassante, ecc. Se c'è azione da parte di un operatore che fa in concreto attività di estetica, a parere mio ci sono buone probabilità che la fattispecie possa essere vista come una violazione ed essere sanzionata.
Un'altra cosa, la denominazione SPA, acronimo latino che sta per “salus per aquam” (salute per mezzo dell’acqua), è definita dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323 – riordino del settore termale.
L’art. 2, comma 2 della legge dispone in modo esplicito che il termine SPA (unitamente ad altri afferenti a terme o termali) possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica riconducibili proprio alle “cure termali”.
Quindi, l’attività di "SPA" è un’attività principalmente terapeutica e come tale esclusa , almeno in parte dall'applicazione della legge n. 1/1990.
La stessa legge n. 323/2000, all’art. 3, comma 3, ci dice che i centri estetici non possono erogare le prestazioni di “cura termale”.
Approfondisci anche la legge 323/2000
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[color=red][b]Agriturismo, fattorie didattiche e attività sociali e di servizio
Lo stato attuale della LR 30/2003 e del regolamento 46R/2004
Disciplina della vendita diretta da parte dell'imprenditore agricolo[/b][/color]
Argomenti trattati:
- Evoluzione della normativa regionale sull’agriturismo alla luce del DPGR n. 74R/2014 e LR n. 4/2014
- Disciplina della Fattoria Didattica, requisiti professionali e disciplina transitoria
- Disciplina delle nuove attività agrituristiche sociali e di servizio ed attività complementari (piscina)
- Limiti della somministrazione agrituristica, concetto di UTE e altri aspetti procedurali
- Nuove modalità di redazione della SCIA agrituristica e LR n. 7/2015 sulla semplificazione procedurale in agricoltura
- Accessibilità ai fabbricati, adeguamenti e controlli
- Imprenditore agricolo, casistiche della vendita diretta e somministrazione non assistita
- attività agricole connesse e concetto della prevalenza
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