Data: 2014-01-31 09:13:01

Vigenza Commissioni COMUNALI di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ?

In occasione del carnevale in questo Comune si svolge una manifestazione tradizionale equestre, che prevede quattro giornate di corse e la presenza di alcune migliaia di spettatori, inferiore comunque alle cinquemila unità per singola giornata.
La manifestazione presenta una rischiosità elevata connessa alle sue peculiarità e nel tempo non è rimasta indenne da incidenti, anche gravi, nonostante i continui accorgimenti a tutela della sicurezza. Una corsa sfrenata, a pariglie, lungo un percorso tortuoso, di circa 350 metri, in discesa, all’interno dell’abitato, con il pubblico che assiste ai lati del percorso stesso. La manifestazione veniva originariamente autorizzata previo intervento della Commissione Provinciale, poi, a seguito del D.P.R. 28-05-2001, n. 311, della Commissione Comunale, ultimamente integrata sulla base delle disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministero della Salute, riguardanti manifestazioni in cui vengono impiegati equidi, che si sono susseguite nel tempo, i cui rispettivi componenti, ciascuno per le proprie competenze, date le caratteristiche di pericolosità accennate, impartivano diverse prescrizioni rivolte in particolare alla sicurezza degli spettatori, dei cavalieri ed al benessere degli animali impiegati, ma anche finalizzate a prevenire problematiche connesse all’ordine pubblico, alla viabilità ed all’aspetto igienico sanitario, dato l’elevato afflusso di spettatori.
L’ordinanza del Ministero della Salute 21 luglio 2011, attualmente vigente, integrata con ordinanza del 4 settembre 2013, all’art. 1 comma 2, prevede il parere favorevole preventivo della Commissione provinciale o comunale al fine del rilascio dell’autorizzazione per questa tipologia di manifestazione.
Quanto sopra premesso, considerato che l'art.1, comma 440 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, (legge di stabilità), ha confermato la vigenza delle commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza r.d. 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto Tulps, non si ha chiarezza invece riguardo alla vigenza o meno delle Commissioni COMUNALI di cui all’art. 141Bis. Da più parti si sostiene che siano state soppresse. E’ possibile avere qualche delucidazione al riguardo? Nell’ipotesi che la Commissione comunale sia stata effettivamente soppressa, chi valuta gli aspetti tecnici inerenti la sicurezza, adempimenti precedentemente attribuiti alle diverse figure tecniche presenti nella Commissione?
L’ufficio amministrativo preposto al rilascio della licenza di pubblico spettacolo di cui all’art. 68 Tulps, su quali basi procede ad autorizzare una manifestazione come quella descritta?
:-\ :-\ :-\

riferimento id:17713

Data: 2014-02-01 09:25:49

Re:Vigenza Commissioni COMUNALI di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ?

Le commissioni comunale sono state a rischio soppressione ma alla fine è stato chiarito che la normativa le faceva salve.
Quelle provinciali, invece, non sarebbero state fatte salve e allora c'è stato il passaggio normativo della legge n. 147/2013.

Ti incollo una nota ANCI che riporta l'interpretazione dominante

riferimento id:17713
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it