l DM MIBAC 3/9/2013 ha aggiornato l'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante-
il titolare di licenza (2012) per la gestione di spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza all'attrazione denominata MOTONAUTICA GONFIABILE MOD. PISCINA GONFIABILE, con codice identificativo attribuito dal C. Di Figline Valdarno nel 2012, chiede che la stessa venga volturata alla nuova denominazione "SFERE GALLEGGIANTI"
mi chiedo: come posso sapere che l'attrazione abbia le caratteristiche che le consentono di avere la nuova denominazione?? il DM aggiorna l'elenco esistente inserendo nuove attrazioni, non modifica le denominazioni degli esistenti e non cancella attrazioni esistenti. quindi è necessario modificare la denominazione di una attrazione immatricolata nel 2011 e con il cod attributi nel 2012?
se è necessario si deve rilasciare una nuova licenza o modificare con un atto l'esistente a cura del Comune di residenza del titolare oppure deve essere chi ha attribuito il cod identificativo a rinominare l'attrazione?
Non so se sono stata chiara, ma spero davvero in vs aiuto
Ricapitoliamo e proviamo a ragionare.
situazione attuale: MOTONAUTICA PER BA MBINI ED ADULTI (appartenente alle medie attrazioni)
Vasca di forma quadrata o rettangolare contenente acqua, con un livello non superiore a 60 cm., in cui si muovono liberamente o su binari a pelo d’acqua piccoli motoscafi a batteria o a scoppio, cigni
e soggetti vari.
situazione modifica:
SFERE GALLEGGIANTI (appartenente alle medie attrazioni)
L'attrazione è costituita da un bacino riempito con massimo 30 cm di acqua, in cui si muovono gonfiabili trasparenti di forma sferica o di altra forma di dimensioni adeguate a contenere una persona in posizione eretta.
Sulla questione che proponi non ho trovato nessuna disposizione specifica. Alla fine reputo che l’interpretazione più ragionevole è quella di procedere come fosse nuova registrazione.
La targhetta, infatti, deve essere univoca e riportare (vedi art. 4, comma 7 del DM 18/05/2007) anche la [b]denominazione dell’attrazione[/b].
Detto questo non ci possiamo comportare come in caso di voltura e annotare soltanto dei nuovi dati a livello di atti, ma occorrerà sostituire in toto la targhetta previa verifica che quell'attrazione abbia le caratteristiche corrispondenti al nome.
Reputo che solo un’altra valutazione della CCVLPS possa “accertare” l’appartenenza alla nuova tipologia e, al contempo, verificare il mantenimento dei i requisiti di sicurezza nella nuova conformazione. Come vedi nella definizione l’altezza dell’acqua è diversa.
La Commissione deciderà secondo discrezione ai sensi della procedura ex art. 4 citato (credo che in questo caso farà un’istruttoria semplificata ma trattandosi di media attrazione non può essere sostituita in toto dalla asseverazione di un tecnico).
Come dice il ministero [i]le singole attrazioni sono invece soggette a licenze ex art. 69 T.U.L.P.S. e, per l'equiparazione stabilita dal D.M. 18 maggio 2007, possono essere rilasciate, alle condizioni indicate nel medesimo decreto ministeriale, anche al direttore tecnico o al responsabile della sicurezza del parco di divertimento[/i]
In sintesi il tutto potrebbe essere affrontato come richiesta di variazione di autorizzazione ex art. 69 TULPS ai fini della diversa registrazione dall’attrazione. A fine procedimento annoti tutto sul titolo 69 TULPS e cambi il cartellino sull’attrazione.