Salve,
volevo avere un'opinione relativamente ad un trasferimento di titolarità della farmacia.
X è titolare di una farmacia dal 1993, nel marzo 2012 ha ottenuto l'autorizzazione anche per la proiezione farmaceutica ubicata nella frazione.
Oggi mi ha presentato la richiesta di trasferimento di titolarità sia per la farmacia che per la proiezione farmaceutica.
L'art. 12 della L. 475/1968 recita: "E' consentito il trasferimento di titolarità della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarità".
Nel mio caso, visto che nel 2012 X ha ottenuto ache la titolarità della proiezioni farmaceutica, i tre anni decorrono dal 2012 o considero la titolarità della farmacia principale e quindi è possibile il trasferimento? :-\
Grazie.
Ad uso di tutti riporto un post che avevo scritto qualche tempo fa.
[i]Verso le proiezioni farmaceutiche (fattispecie tutta toscana) c’era stato un ricorso dello Stato presso la Corte Costituzionale. Dopo le modifiche alla LR 16/2000 apportate dalla LR 47/2013, fu dichiaro estinto il processo e non si arrivò a sentenza. La giurisprudenza amministrativa ha comunque riconosciuto la legittimità delle proiezioni.
Nel preambolo della LR 47/2013 si legge:
È opportuno procedere all'abrogazione dell'articolo 17 della l.r. 16/2000, essendo venute meno le esigenze sottese a detta disposizione dopo l'entrata in vigore del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012, che ha rideterminato i parametri per l’autorizzazione all’apertura di nuove farmacie.
In sintesi, reputo che la volontà regionale sia stata quella di evitare l’apertura di ulteriori proiezioni dato che la previsione era ancorata ad una programmazione fatta con criteri superati.
Detto questo, lo stato attuale non è sottoposto a regime transitorio e può legittimatene continuare ad operare. Un eventuale trasferimento sarà autorizzato dal comune tenendo conto della procedura prevista nella LR 16/2000.[/i]
Detto questo, è difficile coordinare le varie normative. Fattosta che la proiezione [i]è un presidio farmaceutico sussidiario della farmacia[/i] e quindi non lo vedrei come qualcosa di autonomo al quale applicare la condizione temporale del subingresso
Premessa: l’articolo 58 della Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 ha ritenuto opportuno procedere all'abrogazione dell'articolo 17 della l.r. 16/2000, essendo venute meno le esigenze sottese a detta disposizione dopo l'entrata in vigore del d.l. 1/2012, che ha rideterminato i parametri per l’autorizzazione all’apertura di nuove farmacie.
Ai sensi dell’(ormai abrogato) articolo 17 della Lr 16/2000, “La proiezione è un presidio farmaceutico sussidiario della farmacia nell'ambito della sede farmaceutica di sua pertinenza prevista in pianta organica.”.
Tanto premesso, a mio parere i tre anni decorrono dal 1993, in quanto la proiezione non è una farmacia autonoma né è assimilabile a farmacie vere e proprie (sentenza Tar Toscana1323/2011); la proiezione è de facto la sede secondaria permanente di una farmacia già in esercizio e ubicata all’interno della zona di competenza di quest’ultima (Consiglio di Stato, Sez. III - Sentenza 26 marzo 2012, n.1714).