Una mia conoscente ha un negozio di ricostruzione unghie che ha aperto da un anno grazie ad un altra estetista che le fa da responsabile tecnica dato che il ruolo di onicotecnica non è riconosciuto in Italia. Inizialmente quando ha svolto i lavori di ristrutturazione ha fatto sistemare il centro in modo che fosse a norma per far subentrare eventualmente un estetista. Qui entro in gioco io. Mi dovrei sostituire all altra estetista e farle da responsabile tecnica ma vorrei anche aprire aprire la partita iva e mettermi a lavorare e magari fare un contratto di affitto di cabina. È possibile? Quali altre opzioni ho?
riferimento id:17692
Una mia conoscente ha un negozio di ricostruzione unghie che ha aperto da un anno grazie ad un altra estetista che le fa da responsabile tecnica dato che il ruolo di onicotecnica non è riconosciuto in Italia. Inizialmente quando ha svolto i lavori di ristrutturazione ha fatto sistemare il centro in modo che fosse a norma per far subentrare eventualmente un estetista. Qui entro in gioco io. Mi dovrei sostituire all altra estetista e farle da responsabile tecnica ma vorrei anche aprire aprire la partita iva e mettermi a lavorare e magari fare un contratto di affitto di cabina. È possibile? Quali altre opzioni ho?
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Sul punto:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=11691.msg25656#msg25656
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3895.msg9535#msg9535
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=15749.new#new
i link che mi ha consigliato li avevo già letti ma non ho trovato la soluzione al mio problema. mi sono informata alla confartigianato se era possibile aprire con questo tipo di contratto e loro hanno contattato il comune che ha risposto no non si può fare perchè non è regolamentato! ma il comune può fare così?
riferimento id:17692Già sul forum abbiamo parlato di questo aspetto, ti incollo qualcosa che può aiutarti:
In via di principio posso citare l’art. 1, comma 2 del decreto Monti Bis (DL 1/2012):
[i]Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di
piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio,
al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed
internazionali della Repubblica.[/i]
Poi posso citare l’art. 35 del d.lgs. 59/2010:
[i](Attività multidisciplinari)
1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in
associazione, di attività diverse solo nei casi seguenti:
a) professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario
garantire l'indipendenza e l'imparzialità;
b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità.
[/i]
Poi posso citare anche l’art. 3 del DL n. 138/2011 (manovra d’estate 2011)
Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche
1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed
è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.
Senza andare scomodare altre norme e altri principi già bastano le disposizioni citate per capire che la regola generale è la libertà di iniziativa economica, ivi compresa e l’esercizio congiunto di
più partite iva nello stesso locale. Tutt’al più la legge (e solo la legge, non dei regolamenti comunali) può individuare delle restrizioni ma solo su motivazioni forti e comunque devono essere
casi specifici (tassativi) che si interpretano in senso restrittivo, cioè non si possono applicare ad altri casi analoghi ma diversi.
Il fatto che non ci sia un regolamento non vuol dire che non si possa fare. Fare ciò è proprio in contrasto con i principi costituzionali e normativi che stanno alla base dell'esercizio delle attività economiche.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17616.0