Buongiorno.
Il caso è questo.
Una struttura ricettiva ha al proprio interno due attività estetiche una destinata agli alloggiati ed una destinata anche ai clienti non alloggiati.
Le due attività hanno due titoli autorizzativi (SCIA) diversi, e sono collocate in due locali diversi (c'è un giardino da attraversare) ma comunque sempre all'interno della medesima struttura ricettiva.
Quindi il numero civico è il medesimo, l'accesso dall'esterno è il medesimo, il personale utilizzato è ovviamente interscambiabile (tutto il pesonale è in possesso delle qualifiche) ed il titolare delle due attività è la medesima società.
Sarebbe loro intesione quella di indicare quale soggetto qualficato il medesimo soggetto.
Si scontrano però con il comma 7 bis dell'art 8 della LR 28/2004
[i]7-bis. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista e di tatuaggio e piercing deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 10. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività (7).[/i]
In realtà non ho individuato una norma ostativa a nominare il medesimo Responsabile tecnico, nelle due strutture e la prima parte del comma sarebbe rispettata (è un dipendente dell'impresa).
E' quel dover "garantire la presenza" che va interpretato. Io ritengo che nel caso di specie, vista la contiguità ed il non dover neppure uscire all'esteno per passare da un locale all'altro, il responsabile tecnico garantisca la presenza in entrambe le strutture.
Che ne pensate?
Buongiorno.
Il caso è questo.
Una struttura ricettiva ha al proprio interno due attività estetiche una destinata agli alloggiati ed una destinata anche ai clienti non alloggiati.
Le due attività hanno due titoli autorizzativi (SCIA) diversi, e sono collocate in due locali diversi (c'è un giardino da attraversare) ma comunque sempre all'interno della medesima struttura ricettiva.
Quindi il numero civico è il medesimo, l'accesso dall'esterno è il medesimo, il personale utilizzato è ovviamente interscambiabile (tutto il pesonale è in possesso delle qualifiche) ed il titolare delle due attività è la medesima società.
Sarebbe loro intesione quella di indicare quale soggetto qualficato il medesimo soggetto.
Si scontrano però con il comma 7 bis dell'art 8 della LR 28/2004
[i]7-bis. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista e di tatuaggio e piercing deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 10. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività (7).[/i]
In realtà non ho individuato una norma ostativa a nominare il medesimo Responsabile tecnico, nelle due strutture e la prima parte del comma sarebbe rispettata (è un dipendente dell'impresa).
E' quel dover "garantire la presenza" che va interpretato. Io ritengo che nel caso di specie, vista la contiguità ed il non dover neppure uscire all'esteno per passare da un locale all'altro, il responsabile tecnico garantisca la presenza in entrambe le strutture.
Che ne pensate?
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Direi:
1) nessun ostacolo a che il responsabile tecnico sia unico per le due strutture (non vi è divieto di cumulo delle cariche)
2) la garanzia di presenza non è necessariamente continuativa. Nel caso di specie la vicinanza fra le due aziende è garanzia di presenza del responsabile su entrambe le strutture.
NON VEDO PROBLEMI!