Salve,
pongo la seguente domanda:
Una ditta individuale che svolge come attività principale quella di bar, intende poter anche svolgere l'attività di scommesse sportive (lotto, lotteria, ricariche, scommesse ecc..) con la SISAL, la quale fornirà la rete ecc..., adibendo solamente un angolo del locale. Premesso questo, bisogna avere la licenza del comune per le scommesse sportive ovvero opererò con un'autorizzazione del gestore?
Grazie.
La licenza per accettazione scommesse sportive la rilascia la Questura e non il Comune
riferimento id:17686Grazie per la risposta.
Ho posto il quesito in quanto gli addetti SISAL mi hanno riferito che non è prevista alcuna autorizzazione perchè la stessa mi verrà rilasciata dal gestore, già autorizzato, il tutto perchè il mio è definito corner scommesse e si provvederà alla scommessa attraverso postazioni internet. Questo mi ha lasciato molto perplesso. Allo stato attuale il concessionario mi hanno già rilasciato la tabella dei giochi proibiti timbrata dalla questura. Per la licenza della questura il concessionario, che già sta provvedendo all'installazione della rete e apparecchi, dovrà rilasciarmi anche altra documentazione per la licenza?
grazie.
Gli addetti SISAL stranamente si stanno sbagliando
Il gestore ti rilascia la concessione di esercizio che va prodotta in Questura unitamente alla richiesta di rilascio licenza ex art. 88 Tulp di accettazione scommesse corner ippico/sportivo.
La tabella dei giochi leciti l'approva il Questore ma come da norma la deve vidimare il Sindaco.
Questa è la regola ma non tutte le realtà del nostro stato la applicano.
Il Concessionario Sisal deve darti da portare in Questura: contratto di affiliazione che tu hai con Sisal, atto di disponibilità dei locali, due amrche da 16 euro, modulo questorile istanza rilascio, fotocopia tuo doc., planimetria dei loclai (ma non tutti la chiedono).
A Pisa chiedono anche altro ma da te non so. Poi una volta presnetata in Questura hanno 60 gg di tempo per autorizzarti e prima non puoi aprire assolutamente l'attività a meno che non trattasi di subentro in altra gia esistente
Buongiorno, mi pare ci sia un pò di confusione.
I c.d. "corner" di scommesse (ippiche o sportive), tecnicamente chiamati "punti di gioco" (per distinguerli da agenzie, negozi di gioco e sale bingo), sono attività secondarie rispetto ad altrà attività prevalente (es. bar, tabaccherie etc.). La licenza per scommesse (che non comprende nè il lotto nè lotterie istantanee tipo gratta e vinci) come già detto la rilascia la Questura competente per territorio.
La c.d. tabella dei giochi probiti la predispone il Questore per l'intera provincia. La vidimazione spetta ex art.110 c.1 tulps al Sindaco (Comune) se l'attività è soggetta ad "autorizzazione" comunale (es. il bar) mentre spetta alla stessa Questura se l'attività è soggetta a licenza di p.s. come nel caso delle scommesse. Quindi, se è un bar, la tabella la dovrebbe già avere vidimata dal Comune e quindi non serve chiederla ed ottenerne un'altra da parte della Questura. Se invece è per es. una tabaccheria che sinora non aveva alcuna autorizzazione ex art.86 c.3 lett. c) TULPS, allora la tabella sarà chiesta alla Questura contestualmente alla richiesta di licenza ex art.88 TULPS.
Le licenze di p.s. sono personali e non si trasmettono, ex art.8 TULPS. Non è ammesso il subingresso tra vivi ma solo quello "mortis causa" ex art.12 bis reg. esec. tulps. Quindi se l'attività viene ceduta, l'acquirente o subentrante che sia non diventa ipso-facto titolare del titolo di p.s. del precedente ma dovrà chiedere la licenza a proprio nome e nelle more dell'ottenimento (60 gg dalla presentazione della istanza) l'attività non può proseguire ma deve interrompersi fino all'ottenimento della licenza.
Per ottenere la licenza ex art.88 tulps dal Questore, fondamentale è che l'esercente dichiari di essere stato incaricato dal Concessionario (autorizzato dall'AAMS) a raccogliere scommesse in quel particolare locale (di norma il concessionario gli rilascia una apposita lettera di incarico da produrre alla Questura). Ogni locale infatti è contraddistinto da un numero di "diritto di gioco" che il Concessionario ottiene dall'AAMS all'esito della gara di aggiudicazione e dopo la sottoscrizione della convenzione di concessione da parte del Concessionario.
Attualmente "punti di gioco" sono solo quelli relativa alle gare Bersani del 2006. I vari diritti acquisiti dai Concessionari andavano attivati entro 18 mesi dalla sottoscrizione della convenzione. Essendo detto termine ormai ampiamente scaduto nel corso del 2008, per poter aprire oggi un "corner" del genere occorre che il Concessionario chieda prima ad AAMS il c.d. "trasferimento del diritto di gioco" togliendolo ad un corner già attivo (che di conseguenza perde la connessa licenza di p.s.). AAMS rilascerà in tal senso un apposito "titolo autorizzatorio" in forza del quale il Concessionario darà "incarico" all'esercente. Quest'ultimo poi, come detto, presenterà l'istanza ex art.88 TULPS in Questura con tutti i documenti richiesti.
Infine, per l'art.7 c.3 quater del DL 158/2013 e per l'art.2 c.2 bis L. 73/2010 negli esercizi non si possono installare terminali per il collegamento a Concessionari di scommesse "on line".
RINGRAZIO SENTITAMENTE ENTRAMBI!
Ora è tutto più chiaro. Ho posto il tutto per non trovarmi successivamente in difetto.
Grazie ancora!
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