Data: 2011-07-26 18:19:21

Trasferimento farmacia

Un dubbio, anzi due !

1) L'art. 14 della L.R. 52/1980 (vigente) dispone:<<Sono di competenza del sindaco, quale autorità sanitaria locale, le funzioni amministrative concernenti la adozione dei provvedimenti di autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie...>>.
L'autorizzazione al rasferimento chi la firma ?! il Responsabile o il Sindaco ?

2) L'autorizzazione va rilasciata dopo la visita ispettiva dell'AUSL oppure prima ? (quest'ultima ipotesi non mi sembra praticabile)

Grazie e cordiali saluti a tutti

riferimento id:1768

Data: 2011-07-27 20:22:32

Re: Trasferimento farmacia

1) L'art. 14 della L.R. 52/1980 (vigente) dispone:<<Sono di competenza del sindaco, quale autorità sanitaria locale, le funzioni amministrative concernenti la adozione dei provvedimenti di autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie...>>.
L'autorizzazione al rasferimento chi la firma ?! il Responsabile o il Sindaco ?
[color=red]RESPONSABILE.
La legge regionale non può disciplinare la ripartizione delle competenze all'interno dell'Ente Locale.
A seguito dell'approvazione del TUEL (Dlgs 267/2000) il sindaco rimane competente limitatamente alle sole ordinanze contingibili ed urgenti (ed anche sul unto con i limitati poteri dell'art. 54 come modificato dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale)[/color]

2) L'autorizzazione va rilasciata dopo la visita ispettiva dell'AUSL oppure prima ? (quest'ultima ipotesi non mi sembra praticabile)
[color=red]A mio avviso PRIMA dando atto che verrà effettuata visita ispettiva che abilita allo svolgimento dell'attività.
Quindi tu autorizzi e dai atto che verrà effettuata visita ispettiva dopo la quale potranno essere svolte le attività.
A mio avviso questa è la soluzione migliore anche se la prima non può escludersi in assoluto
[/color]

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