Venendo meno l'equiparazione dell'imprenditore ittico all'imprenditore agricolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 2 del D. Lgs. 226/2001 derivante dall'art. 27, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 4/2012, le liberalizzazioni attinenti all'imprenditore agricolo, tra cui l'utilizzo di locali per la vendita del proprio pescato indipendentemente dalla destinazione d'uso degli stessi, la vendita dei propri prodotti (o anche altri fino alla soglia prevista dal D. Lgs. 228/2001) senza presentazione di SCIA รจ ancora valida? Se si, a quale normativa si fa riferimento?
Antonella :)