Data: 2014-01-27 12:59:21

Sala giochi con solo AM

Premessa:
- l'art. 4, comma 1 della LR 57/2013 stabilisce che è vietata l'apertura di sale da gioco ubicate in un raggio di 500 metri da luoghi sensibili
- per "sala gioco", ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. b) stessa LR si intende "i locali nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti ai sensi dell'art. 86 R.D. 18/06/1931 n° 773"
- l'art. 86 Tullps stabilisce che senza licenza non possono esercitarsi.....sale pubbliche per biliardi o per giochi leciti...."
- gli AM, non sono ricompresi nè nell'art. 110 Tullps nè nei vari DM che nel tempo hanno limitato il numero dei giochi e sono sempre rimasti fuori da qualsiasi contingentamento (anche nel nostro Regolamento Comunale per l'attività di gioco gli AM erano liberi).
Fatta questa premessa, una domanda:
Gli AM rientrano comunque nei giochi leciti e quindi nell'art.86 Tullps e pertanto una sala giochi con solo ed esclusivamente AM non può comunque essere aperta a meno di 500 metri da un luogo sensibile?
Se sì, non vi sembra un tantino esagerato?
Gli AM non generano certo ludopatia e sono utilizzati essenzialmente da bambini, spesso piccoli come nel caso dei dondolini.......
Non è possibile trovare un'interpretazione o un appiglio da qualche parte per far sì che si possa far aprire una sala giochi per bambini con solo dondolini e giochini che rientrano negli AM?? ?? ?? .........
:-[ :-\ ??? :(

riferimento id:17669

Data: 2014-01-27 21:02:33

Re:Sala giochi con solo AM

Ciao Mirta, come già affrontato durante l'incontro presso omniavis, la legge regioanle non è una disciplina per la regolazione della materia dei giochi ma è una norma che trova la sua legittimità nel contrasto alla ludopatia.
Come già sottolineato, la norma è contorta e presenta delle disposizioni incomprensibili, detto questo, la stessa definisce la ludopatia come [i]la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità[/i].
Quindi se il gioco non presenta vincite in denaro la legge non dovrebbe trovare applicazione. La cosa però è smentita quando la stessa aggiunge altre definizioni generando una serie di assunti a significato multiplo, su tutti il divieto riconducibile ai comma 7 che, come si sa, non eragona vincite in denaro.

La cosa si complica da quando gli AM sembrano essere confluiti nell'art. 110 TULPS, comma 7 a decorrere dal 01/01/2013, vedi lett. c-bis e c-ter (sul punto ho anche fatto una richiesta di info ad AAMS ma non mi hanno risposto).
Prima del 2013 non avrei avuto dubbio nel riponderti che gli AM sarebbero sfuggiti all'applicazione della legge.

La cosa che consiglio è quella di fare una delibera di giunta che detta l'interpretazione comunale riempiendo i vuoti lasciati dalla legge. proprio in virtù di quello che ho detto, direi che l'interpretazione da sancire nella delibera è che gli apparecchi AM, ancorché possano essere confluiti nel comma 7, proprio per la loro natura sociale non possono essere disciplinati in senso ostativo da una legge regionale avente ad oggetto la repressione della ludopatia.
Su tutto deve pur sempre risiedere la ragionevolezza di un'amministrazione comunale nell'applicare una norma scritta veramente male.

Guarda anche la Boldrini come si diverte con il biliardino, reputato qualcosa da contrapporre alle SLOT:
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/2014/01/25/1015812-boldrini-calciobalilla-firenze.shtml

riferimento id:17669

Data: 2014-02-04 08:15:49

Re:Sala giochi con solo AM

Di seguito riporto risposta a quesito simile postato su altro sito.
[i]La legge regionale della Toscana 57/2013 al suo articolo 2 comma 1 lettere b) e c) definisce, rispettivamente, le sale da gioco e gli spazi per il gioco. Sono sale da gioco i locali nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti ai sensi dell'articolo 86 del TULPS. Sono spazi per il gioco gli spazi riservati ai giochi leciti all'interno degli esercizi pubblici e commerciali e dei circoli privati. La successiva lettera c) definisce gli apparecchi per il gioco lecito gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS. L'articolo 4 comma 1 della norma regionale vieta l'apertura di sale da gioco e spazi per il gioco nel raggio di 500 metri da luoghi particolarmente sensibili, quindi stante la definizione contenuta nell’art.2 ogni sala ove si pratica il gioco lecito da autorizzare ai sensi dell&rsquo ;art. 86 tulps ( sia comma 1 che comma 3). [glow=red,2,300]I così detti Kiddie rides non rientrano tra le attività da autorizzare ai sensi dell’art. 86 del TULPS ma fra le attività dello spettacolo viaggiante e quindi la loro installazione é sottoposta al rilascio della licenza di esercizio prevista dall'articolo 69 del TULPS[/glow] e potranno essere installati solamente quelli che abbiano già ottenuto il codice identificativo la cui procedura é stata recentemente semplificata dal Ministero ( si veda art. 4, comma 5-bis, del D.M. 18 maggio 2007); [glow=red,2,300]queste piccole attrazioni dello spettacolo viaggiante a ns parere non rientrano nella disciplina della L.R. 57/2013[/glow].[/i]
Va decisamente nella direzione che noi volevamo  :D ;D :) ;)

riferimento id:17669

Data: 2014-02-04 12:16:35

Re:Sala giochi con solo AM

Nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante sono compresi anche i video giochi inseriti in pagiglioni appositi.
L'intreccio fra le due normative non è mai stato chiaro e si presta, ogni volta, alle interpretazioni più creative. La considerazione che hai riportato non è assurda ma resta il fatto che se un bar mette un biliardino o un in generale un kiddie r.  nessuno gli chiederà un'autorizzazione ex art. 69 tulps e la registrazione dell'attrazione con la relazione del tecnico (tieni conto conto che nell'elenco delle attrazioni trovi anche il biliardo, il calcio balilla e i videogiochi).
La strada dell'attrazione ho paura che complichi le cose.
E' bene tenere presente che gli AM comprendono anche biliardo, calcio balilla, flipper e simili ecc. Se si parla solo di kiddie riders inseriti in un [b]parco divertimento[/b] allora la cosa cambia.

Al di là della delibera di giunta o meno, è abbastanza ovvio che tuttu ciò che esula dai giochi comma 6 e comma 7 (video giochi normali) non rientra nel campo di applicazione della legge.
Quindi: biliardo, calcio balilla, flipper, freccette, kiddie riders ecc. continuano ad essere liberamente installabili.
Guarda qua come AAMS come definisce gli apparecchi AM dal punto di vista delle imposte.
http://www.sapar.info/index.php?option=com_content&view=article&id=595%3Aconfermati-gli-imponibili-per-gli-apparecchi-qamq-&catid=70%3Afisco-e-tributi&Itemid=238&lang=it

Se poi un soggetto apre un lopcale di tratteniemento con all'interno anche i giochi allora la cosa cambia.
In quel caso, però, ci saranno delle vere attrazioni (comprese in elenco o meno). Pensa a un parco avventura (attrazioni non in elenco) con lo spazio gonfiabili (attrazioni previste in elenco) e padiglione sala giochi.
Di fronte a questa cosa che faresti? In questo, la cosa più ovvia potrebbe essere un'autorizzazione 68 e 80 tulsp per parco divertimenti / locale attrazioni + una scia sala giochi.

Una volta ho seguito un caso di un tizio che voleva aprire un locale per il laser game (prima che entrasse nell'elenco delle attrazioni). Un comune voleva l'autorizzaizone per sala giochi, altri gli dicevano che era un'attrazione ma siccome non in elenco non poteva essere autorizzata. Altri comuni hanno ancora da rispondere :-)

A parere mio, anche senza delibera ineterpretativa gli AM che puoi vedere nel link che ti ho mandato restano esclusi dall'applicazione della legge.
E' una legge sulla ludopatia per i giochi con vincite in denaro!!
Ci mancherebbe altro che i giovani non potessero imparare a giocare a biliardo dai vecchi alla casa del popolo o al bar del quartiere.

La delibera sarebbe auspicabile soprattutto per decidere la sorte dei comma 7 classici. Pensa al "tetris" o al "pacman" dei miei tempi. Perché la legge sulla [b]ludopatia[/b] deve proibirmi di giocare a tetris al bar o in sala giochi?

Non vorrei che questa legge innescasse conseguenze perverse
on gli AM ci hanno giocato molte generazioni senza nessun problema. Ora è diventato un problema "ludopatico"?

riferimento id:17669

Data: 2014-02-18 11:53:53

Re:Sala giochi con solo AM

Per concludere la carrellata di pareri, vi allego l'ultimo appena ricevuto.
Spero che la Regione prima o poi faccia un po' di chiarezza in merito........  :-\

riferimento id:17669
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