Buongiorno,
si chiede se per il rilascio di licenza per esercizio di trenino turistico su strada è necessario che il conducente sia in possesso del requisito di idoneità professionale previsto dal DM 20/12/1991 n. 448 art. 1 lett. a) o se è suffiente la patente di cui all'art. 8 del D.M. 15.03.2007, n. 55 (Patente categoria B+E se il numero complessivo dei passeggiari trasportabile è uguale o inferiore a 8, ovvero della categoria D + E se il numero dei passeggieri è superiore a 8).
La normativa di riferimento è il DM 15.3.2007 n. 55: quindi patente BE oppure DE a seconda del numero di posti. Si ritiene necessario possedere anche il CAP tipo B o la CQC tipo D per il trasporto dei passeggeri
Buongiorno,
si chiede se per il rilascio di licenza per esercizio di trenino turistico su strada è necessario che il conducente sia in possesso del requisito di idoneità professionale previsto dal DM 20/12/1991 n. 448 art. 1 lett. a) o se è suffiente la patente di cui all'art. 8 del D.M. 15.03.2007, n. 55 (Patente categoria B+E se il numero complessivo dei passeggiari trasportabile è uguale o inferiore a 8, ovvero della categoria D + E se il numero dei passeggieri è superiore a 8).
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Nuova disciplina delle NAVETTE TURISTICHE (assimilate ai veicoli M1, si guida con patente B + abilitazione e norme su omologazione e verifiche)
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 ottobre 2015, n. 193
Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di
assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed
all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneita' della «navetta
turistica». (15G00206)
(GU n.283 del 4-12-2015)
Vigente al: 19-12-2015
http://buff.ly/22YOkOt