SUAP deve inviare copia del fascicolo elettronico alla CCIAA dal 13 luglio 2011
IN BASE ALLA NORMATIVA SOTTO RIPORTATA, dal 13 luglio 2011 il SUAP deve inviare per PEC alla CCIAA copia integrale in formato elettronico dell'intero fascicolo dell'impresa.
Quindi, anche nel caso in cui il SUAP, erroneamente, abbia accettato documentazione cartacea, dovrà provvedere a scansionarla ed inviarla alla CCIAA in formato elettronico per l'inserimento nel REA.
Ciò per tutte le pratiche rientranti nel DPR 160/2010.
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D.L. 13-5-2011 n. 70
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 2011, n. 110.
Art. 6 Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici
al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l’ articolo 43 è inserito il seguente:
«Art. 43-bis. (Certificazione e documentazione d’impresa). - 1. Lo sportello unico per le attività produttive:
a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall’impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;
[color=red]b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).[/color]
2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).
4. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
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L. 12-7-2011 n. 106
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 luglio 2011, n. 160.
Art. 1
1. Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Per cortesia chiedo una precisazione.
Il fascilo elettronico da inviare alla Camera di commercio
quando deve essere inviato?
1) a pratica conclusa positivamente?
ovvero quando sono trascorsi i 60 giorni per la SCIA
o per il rilascio del titolo autotizzativo;
2) oppure sempre appena l'istanza perviene al SUAP?
Grazie.
Maurizio Bevilacqua
Per cortesia chiedo una precisazione.
Il fascilo elettronico da inviare alla Camera di commercio
quando deve essere inviato?
1) a pratica conclusa positivamente?
ovvero quando sono trascorsi i 60 giorni per la SCIA
o per il rilascio del titolo autotizzativo;
[color=red]A mio avviso va inviato una volta conclusa la procedura amministrativa A PRESCINDERE dai controlli successivi.
nel caso di SCIA dunque entro pochi giorni dalla presentazione (dopo aver verificato la ricevibilità della stessa) senza attendere 30, o 60 giorni o comunque gli eventuali controlli.
Nel caso di procedimento autorizzatorio contestualmente al rilascio all'interessato del titolo finale.[/color]
2) oppure sempre appena l'istanza perviene al SUAP?
[color=red]NOOOO. Sicuramente dopo la conclusione della procedura e non al momento della presentazione dell'istanza.[/color]
Grazie.
Maurizio Bevilacqua
[color=red]CIAO[/color]
Una precisazione: e se la SCIA , dopo gli eventuali controlli, risultasse negativa? ovvero senza possibilità di adeguamento alla normativa? Dobbiamo necessariamento ricomunicarlo alla C.C.I.A.A. in quanto con la prima comunicazione risulterebbe a tutti gli effetti un'impresa attiva?
Grazie
Una precisazione: e se la SCIA , dopo gli eventuali controlli, risultasse negativa? ovvero senza possibilità di adeguamento alla normativa? Dobbiamo necessariamento ricomunicarlo alla C.C.I.A.A. in quanto con la prima comunicazione risulterebbe a tutti gli effetti un'impresa attiva?
Grazie
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A mio avviso:
1) il fascicolo della SCIA va inviato appena verificata la sola ricevibilità
2) il fascicolo delle autorizzazioni appena rilasciato l'atto finale
OVVIAMENTE se intervengono provvedimenti che privano di effetti tali atti (e questo vale sia per la SCIA che per le autorizzazioni) il fascicolo di tali "procedimenti" andrà anch'esso inviato alla CCIAA.
E nel dubbio meglio inviare eventuali documenti e comunicazioni alla CCIAA (che eventualmente li archivierà senza registrarli).
Ciao,
avrei da chiedere un chiarimento in merito all'argomento in oggetto.
Ma alla CCIAA devo proprio inviare tutto?
Per esempio se rilascio una Atto Unico di Autorizzazione allo scarico, oppure di Permesso a Costruire devo anche in questo caso inviarlo alla CCIAA?
Anche tali Atti dovrebbero rientrare nell'adempimento di cui all'art. 43-bis del D.P.R. n. 445/2000?
Ciao,
avrei da chiedere un chiarimento in merito all'argomento in oggetto.
Ma alla CCIAA devo proprio inviare tutto?
Per esempio se rilascio una Atto Unico di Autorizzazione allo scarico, oppure di Permesso a Costruire devo anche in questo caso inviarlo alla CCIAA?
Anche tali Atti dovrebbero rientrare nell'adempimento di cui all'art. 43-bis del D.P.R. n. 445/2000?
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sì, a mio avviso, per come è formulata la norma, vanno inviati TUTTI I PROCEDIMENTI a prescindere dalla loro natura "amministrativa" o "tecnica". Quindi anche un esame progetto o un rinnovo di autorizzazione agli scarichi ecc....
Se poi la CCIAA vi formalizza l'esigenza di non ricevere determinati documenti siete autorizzati a non inviarli. Ma occorre che ve lo dicano FORMALMENTE.