Data: 2014-01-23 16:55:45

ulteriori chiarimenti noleggio autobus con conducente

sono di nuovo qua per porre un nuovo quesito.
E' da un po' che ci arrivano, da cittadini siciliani, richieste di licenze di noleggio autobus. Il  dirigente dice che dobbiamo fare qualcosa per evitare che il fenomeno si allarghi, preoccupato dai noti fatti accaduti in un Comune calabrese.
Mi chiedo, se l'imprenditore è in possesso dei requisiti di legge, il Comune può non accogliere l'istanza? e con quali motivazioni? Io credo che se l'attività è liberalizzata nulla possiamo fare.
Eventualmente, si può adottare un regolamento che rilasci un tot numero di licenze in base al numero di residenti?
Grazie

riferimento id:17643

Data: 2014-01-25 07:04:11

Re:ulteriori chiarimenti noleggio autobus con conducente


sono di nuovo qua per porre un nuovo quesito.
E' da un po' che ci arrivano, da cittadini siciliani, richieste di licenze di noleggio autobus. Il  dirigente dice che dobbiamo fare qualcosa per evitare che il fenomeno si allarghi, preoccupato dai noti fatti accaduti in un Comune calabrese.
Mi chiedo, se l'imprenditore è in possesso dei requisiti di legge, il Comune può non accogliere l'istanza? e con quali motivazioni? Io credo che se l'attività è liberalizzata nulla possiamo fare.
Eventualmente, si può adottare un regolamento che rilasci un tot numero di licenze in base al numero di residenti?
Grazie
[/quote]

1) la materia del noleggio autobus è stata definita dalla Legge 11 agosto 2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente"
2) il noleggio di autobus è LIBERALIZZATO
3) la licenza (meglio SCIA) va accolta se l'interessato ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale nel Comune nel quale la presenta
4) NON è possibile una regolamentazione comunale
5) assolutamente vietata (in quanto in contrasto con la normativa comunitaria) la previsione di un numero massimo di licenze e per soggetto e legate al numero di abitanti.
6) l'impresa non ha obbligo di avere una rimessa o un deposito nel Comune nel quale presenta la pratica

OVVIAMENTE se avete sospetti che dietro queste licenze vi siano attività particolari potrete inviare una relazione alla competente Prefettura o alla Procura segnalando questa "anomalia" amministrativa, anche se non potrete intervenire in alcun modo.

riferimento id:17643

Data: 2014-06-04 11:02:55

Re:ulteriori chiarimenti noleggio autobus con conducente

Buongiorno,
Vi chiedo cortesemente un ulteriore chiarimento al vs post, vista la citata liberalizzazione per i mezzi superiori a 9 posti compreso il conducente e tenuto conto che in calabria manca una regolamentazione in materia, mi sono permesso di richiedere l'integrazione sul sito www.calabriasuap.it della scia per noleggio con conducente >9 posti, mi è stato riferito che non è possibile e conseguentemente di mantenere il regime autorizzatorio perchè prima sono necessari i controlli del caso:
a) Io ho già accettato una scia su un modello recuperato sul web ci possono essere problemi?
b) Per le verifiche sull'idoneità finanziaria prodotta dagli interessati con certificazione del proprio consulente finanziario di chi è la competenza?
c) Per questi automezzi autorizzati con scia è necessaria qualche targhetta del comune da esporre sul parabrezza? 
grazie

riferimento id:17643

Data: 2014-06-04 21:11:41

Re:ulteriori chiarimenti noleggio autobus con conducente

In sintesi, ai fini dell’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente occorre una AEP (autorizzazione all’esercizio della professione) e un’iscrizione al REN (registro elettronico nazionale),
entrambe di competenza delle Motorizzazioni, previa verifica dei requisiti previsti dal Reg. CE n. 1071/09.

Una volta espletate le procedure di competenza della Motorizzazione, l’impresa si reca presso l'ente locale per ottenere una ridondante autorizzazione per “accesso al mercato”.

L'autorizzaizone per l'accesso al mercato diventa una SCIA dato che è una mera verifica dei requsititi già vagliati dalla Motorizzaizone.

Non si ravvede la necessità di targhetta. la nromativa è complessa, per tutti i requisiti, oltre al DM 25/11/2011, n. 291, vedi:
le varie circolari ministeriali (Min. Trasporti) recanti chiarimenti sull’applicazione del Reg. Ce n. 1071/2009
- circolare 02/12/2011
- circolare 11/05/2012
- circolare 23/05/2012
- circolare 29/11/2012

Ti riportoun apsso di una sentenza che fa un buon riassunto sulla materia (TAR Napoli n. 5414/2013):
[i]- in base al quadro normativo vigente (art. 10 e 11 del regolamento
CE n. 1071/2009, artt. 1 e 5 della legge n. 218 del 2003, art. 4 del
d.lgs. n. 395 del 2000, artt. 6 e 12 del decreto ministeriale n. 291 del
2011 e relativa circolare n. 2 del 2011, art. 82 del codice della
strada), il Comune non avrebbe alcuna discrezionalità nel rilascio
dei titoli idonei all’immatricolazione dei mezzi nella disponibilità del
trasportatore iscritto al registro elettronico nazionale (REN) dal
competente Ufficio della Motorizzazione civile; tant’è che molti enti
territoriali applicherebbero nella specie l’istituto della s.c.i.a.; il
rilascio dell’autorizzazione sarebbe atto dovuto e vincolato; le
valutazioni in ordine al traffico locale sarebbero del tutto estranee;
infatti il rilascio del titolo per l’accesso al mercato degli
autotrasportatori sarebbe subordinato alla sola verifica dei requisiti
già presupposta dal possesso dell’autorizzazione all'esercizio della
professione (AEP) concessa dalla Motorizzazione; ciò fermi
restando i poteri del Comune nella disciplina del traffico locale;
Tuttavia le imprese, in possesso dell’iscrizione al REN, onde
accedere agli specifici mercati di settore, quali l’attività di noleggio di
autobus con conducente, devono altresì acquisire i relativi titoli
autorizzativi rilasciati dagli enti competenti.
Sennonché, al fine di evitare indebiti aggravi procedimentali a carico
delle imprese che svolgono i servizi di trasporto su strada,
l'accertamento del possesso dei requisiti per l'esercizio della
professione previsti dal regolamento CE n. 1071 viene effettuato al
momento iniziale della domanda di autorizzazione e
successivamente verificato a seguito dei controlli dall'autorità
competente al rilascio della predetta autorizzazione (cfr. art. 3
dell’Intesa del 25/7/2012, ai sensi dell’art. 8, co. 6, della legge n.
131 del 2003, in sede di Conferenza Stato-Regioni). E’ quindi da
escludere una moltiplicazione dei controlli in ordine ai requisiti per
l'esercizio della professione di trasportatore, che risultano
esclusivamente demandati all’autorità ministeriale (ovvero agli Uffici
della Motorizzazione civile), per cui agli enti competenti a regolare
l'accesso al particolare settore di mercato sono piuttosto devoluti i
controlli sulla sussistenza delle altre condizioni previste nella
disciplina di settore, compresa naturalmente l’iscrizione al REN.
Giova soggiungere che l’efficacia definitiva dell’iscrizione al REN è
subordinata all'immatricolazione di almeno un veicolo; non appena
iscritta, l'impresa interessata potrà conseguire dagli enti competenti
il titolo legale per l'accesso al mercato e quindi procedere
all'immatricolazione dei veicoli ai sensi degli artt. 93 e 94 del codice
della strada (cfr. art. 9, co. 12, del citato decreto del Capo del
Dipartimento in data 25/11/2011 e punto B.1.3 della circolare del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2 del 2/12/2011).
Pertanto l’immatricolazione dell’autoveicolo non può essere negata
per il carattere provvisorio dell’iscrizione al REN, in quanto è proprio
la invocata immatricolazione che determina il venir meno della
condizione sospensiva dell'efficacia dell'autorizzazione all’esercizio
della professione.
Orbene, per quanto riguarda il trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente, la legge n. 218 del
2003 prevede che tale attività - relativa ai servizi di noleggio di
autoveicoli equipaggiati con più di nove posti compreso l’autista,
effettuati per viaggi richiesti da terzi committenti o offerti a gruppi
precostituiti, con preventiva definizione della prestazione e della
remunerazione - rientra nella sfera della libertà di iniziativa
economica ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, cui possono
essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere
sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza
secondo quanto previsto dalla legge n. 287 del 1990, nel rispetto
dei principi e delle prescrizioni dell'ordinamento comunitario,
garantendo in particolare la trasparenza del mercato, la
concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché
il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione
delle persone, la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità
dei requisiti professionali e la tutela delle condizioni di lavoro.
La legge introduce dunque la liberalizzazione nel limitato settore
relativo al noleggio di autobus, anticipando gli indirizzi posti dall’art.
34 del decreto-legge 201 del 2011, che peraltro non tocca gli altri autoservizi pubblici non di linea (il servizio di piazza mediante
autovetture con conducente e taxi).
[b]Orbene, le disposizioni della legge n. 218 non contemplano alcun
limite al numero di autorizzazioni, unicamente subordinate al
possesso dei requisiti previsti, e in definitiva comportano la
cessazione del regime del contingentamento per le licenze di
noleggio autobus con conducente.[/b]
[/i]
Quindi, l’accesso la mercato può essere una semplice
comunicazione o una SCIA con l’indicazione di quanto già
assentito dalla Motorizzaizone civile

riferimento id:17643
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