L'art. 82, comma 3 lettera b della L.R. legge 42/00 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", inserisce nelle attività delle agenzie di viaggio e turismo “l'organizzazione e realizzazione di gite ed escursioni individuali o collettive e visite guidate di città”, ma per fare ciò, possono utilizzare mezzi propri (pulmino) senza dotarsi di licenza di NCC?
Grazie
L'art. 82, comma 3 lettera b della L.R. legge 42/00 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", inserisce nelle attività delle agenzie di viaggio e turismo “l'organizzazione e realizzazione di gite ed escursioni individuali o collettive e visite guidate di città”, ma per fare ciò, possono utilizzare mezzi propri (pulmino) senza dotarsi di licenza di NCC?
Grazie
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Il Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti ha più volte chiarito che, ai sensi del Codice della Strada, risulta possibile per i titolari di esercizi alberghieri immatricolare autovetture ad uso proprio atte a soddisfare necessità strettamente connesse con la loro attività, ed in particolare per il trasporto gratuito dei propri clienti dall'albergo alla stazione, aeroporto, porto, eccetera, e viceversa.
Si può ritenere che tale eccezione valga anche per altre tipologie di attività fra cui le agenzie di viaggio.