Salve, lavoro presso l'ufficio commercio del mio comune. Qualche giono fà mi è pervenuta una SCIA di inizio attività di vicinato - settore alimentare. Nel visionare l'intera documentazione mi trovo che il dichiarante della SCIA, in riferimento ai requisiti per il settore alimentare, mi dichiara di essere in possesso di diploma di Ragioniere e Laurea in Economia e Commercio - Indirizzo Economico Aziendale. E' la prima volta che mi capita una cosa del genere e non sapendo se i titoli indicati in precedenza possono essere accettati come requisiti per il settore alimentare, chiedo gentilmente che qualcuno mi dica qualcosa in merito. Grazie.
riferimento id:1762
Salve, lavoro presso l'ufficio commercio del mio comune. Qualche giono fà mi è pervenuta una SCIA di inizio attività di vicinato - settore alimentare. Nel visionare l'intera documentazione mi trovo che il dichiarante della SCIA, in riferimento ai requisiti per il settore alimentare, mi dichiara di essere in possesso di diploma di Ragioniere e Laurea in Economia e Commercio - Indirizzo Economico Aziendale. E' la prima volta che mi capita una cosa del genere e non sapendo se i titoli indicati in precedenza possono essere accettati come requisiti per il settore alimentare, chiedo gentilmente che qualcuno mi dica qualcosa in merito. Grazie.
[/quote]
A MIO AVVISO I REQUISITI SONO VALIDI IN QUANTO NEL PERCORSO DI STUDI DI ECONOMIA E COMMERCIO VI SONO MATERIE ATTINENTI AL COMMERCIO, COME PRESCRIVE L'ART. 71 DEL DLGS 59/2010.
IL SOLO DIPLOMA DI RAGIONERIA NON E' DETTO CHE ABBIA ANALOGA NATURA ABILITATIVA.
RIPORTO DOPO LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ALCUNE RISPOSTE DEL MINISTERO.
*****************
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2010, n. 94, S.O.
Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali
1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e I'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287
*******************
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Risoluzione n° 162970 del 11.11.2010
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Articolo 71, comma 6, lettera c) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Si fa riferimento al fax con il quale codesto Comune chiede se ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera, c), il diploma di ragioneria possa considerarsi requisito professionale valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Al riguardo, la scrivente Direzione generale ritiene che le materie oggetto del corso di studio non consentano considerarlo requisito professionale valido.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio
*****************
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Risoluzione n° 162872 del 11.11.2010
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Articolo 71, comma 6, lettera c) - Quesiti in materia di requisiti professionali di accesso all’attività commerciale per il settore alimentare.
Si fa riferimento alla nota di codesta Provincia Autonoma con la quale si chiede se:
(….)
a) Se il diploma di ragioneria può essere considerato titolo valido, per l’accesso al commercio al dettaglio, settore alimentare;
b) Se il diploma di tecnico dei servizi turistici, di durata quinquennale possa anch’esso essere considerato titolo valido per l’accesso al commercio al dettaglio, settore alimentare.
(….)
Riguardo i quesiti relativi alla validità dei diplomi di ragioneria e di tecnico dei servizi turistici, la scrivente Direzione generale, ritiene che le materie oggetto dei corsi di studio non consentano di considerarli requisiti professionali validi.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio
***************
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Risoluzione n. 166834 del 16.11.2010
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Articolo 71, comma 6, lettera c) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Si fa riferimento alla documentazione presentata con la quale la S.V. chiede se ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera, c), il diploma di “Laurea in economia e commercio con indirizzo Economia aziendale”, possa considerarsi requisito professionale valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Al riguardo, la scrivente Direzione generale ritiene che le materie oggetto del corso di sudi in questione consentano di considerare valido il titolo ai sensi del citato articolo 71, comma 6, lettera c).
Con l’occasione si richiama, quanto precisato dalla scrivente sulla validità del titolo professionale richiesto (cfr. note 94953 e 94958 del 22/7/2010 che si allegano).
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio
*****************