Ciao Simone, ho alcuni chiarimenti da chiederti:
In base alle disposizioni degli artt. 7 e 10 (sotto riportati) della nuova l.r. 13.12.2013, n. 43, concernente “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”:
a.l’apertura delle sale gioco e l’installazione di apparecchi c. 6 art. 110 tulps nei bar, tabaccherie, ecc., ora, è soggetta ad autorizzazione o rimane valida la procedura con SCIA?
b.Le sale gioco nonché i giochi installati nei bar che attualmente operano a distanza inferiore a 500 m dai luoghi citati dalla legge, possono continuare la loro attività?
c.Che significato attribuire al disposto dell’art. 10, c.1, in relazione alle sale gioco già esistenti a distanze inferiori a 500 m?
d. il titolare di una sala giochi ubicata a circa 40 m dalla chiesa ci ha chiesto l'aggiunzione di alcuni giochi c. 6; è possibile autorizzarlo? In caso positivo occorre rilasciare una autorizzazione o è sufficiente una SCIA?
e. le disposizioni della l.r. valgono anche per i giochi c. 7 art. 110 tulps?
Grazie e saluti.
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Art. 7 - l.r. 13.12.2013, n. 43
Apertura ed esercizio dell’attività
1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.
2. Fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette. L’autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.
3. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Omissis……..
5. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con le associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale, sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno.
6. omissis………
7. Omissis……………..
Art. 10 - l.r. 13.12.2013, n. 43
Norma transitoria
1. Per le autorizzazioni già esistenti il rinnovo può essere concesso a condizione che l’esercizio ottemperi a quanto prescritto dalla presente legge.
Ciao, do la mia interpretazione. La legge non è così chiara.
[color=red]a.l’apertura delle sale gioco e l’installazione di apparecchi c. 6 art. 110 tulps nei bar, tabaccherie, ecc., ora, è soggetta ad autorizzazione o rimane valida la procedura con SCIA?[/color]
Ai sensi del comma 1 dell’art. 7 vengono fatti salvi i procedimenti autorizzatori previsti dalle norme vigenti. Questo rimando così generico alle norme vigenti fa pensare che si possa mantenere in vita anche il regime della SCIA. D’altra parte, le nuove condizioni abilitative (verificabili in modo oggettivo) sono compatibili con il regime della SCIA.
Leggendo il comma successivo si scopre che l’abilitazione vale solo 5 anni e può essere “richiesto” il rinnovo. Anche in questo caso, benché si parli di richiesta, si potrebbe pensare che ogni 5 anni l’esercente possa procedere a nuova SCIA attestante che non sono venute meno le condizioni di esercizio.
Ritengo che un’amministrazione comunale possa, magari scrivendolo nel proprio regolamento, mantenere o introdurre un regime di SCIA a valenza prestabilita. Ciò appare come una mera semplificazione procedimentale e non come un allargamento delle maglie abilitative. L’art. 19 della legge 241/90 dispone proprio questo: [i]ogni atto di autorizzazione (...) il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato[/i]
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b.Le sale gioco nonché i giochi installati nei bar che attualmente operano a distanza inferiore a 500 m dai luoghi citati dalla legge, possono continuare la loro attività?[/color]
[color=red]c.Che significato attribuire al disposto dell’art. 10, c.1, in relazione alle sale gioco già esistenti a distanze inferiori a 500 m?[/color]
Le attività esistenti possono continuare l’attività. Le loro abilitazioni, però, dalla data di entrata in vigore della legge regionale, sono sottoposte, ex lege, al termine di durata di 5 anni. Per come ho interpretato la norma, mettendo insieme le varie disposizioni, gli esistenti che dopo 5 anni non possono garantire il rispetto delle condizioni abilitative (distanza dai luoghi definiti), non potranno continuare l’attività. Vedi proprio l’art. 10 comma 1.
[color=red]d. il titolare di una sala giochi ubicata a circa 40 m dalla chiesa ci ha chiesto l'aggiunzione di alcuni giochi c. 6; è possibile autorizzarlo? In caso positivo occorre rilasciare una autorizzazione o è sufficiente una SCIA?[/color]
Non vedo problemi affinché un esercizio esistente faccia permutazioni di giochi o sfrutti tutto il contingente concesso dalla normativa statale. Finché può esercitare si applicano le “norme vigenti”. In questo caso è pacifico che i requisiti delle macchinette e il contingente siano definiti dai decreti AAMS. Non è prevista né SCIA né comunicazione per la variazione dei giochi entro il contingente previsto
[color=red]e. le disposizioni della l.r. valgono anche per i giochi c. 7 art. 110 tulps?[/color]
I comma 7 e tutto ciò che non ha vincite in denaro sfugge dal campo di applicazione delle condizioni abilitative. Mi pare chiaro leggendo i primi due comma dell'art. 7
Dr. Maccantelli, grazie per la risposta, ma volevo chiederti un ultimo chiarimento.
In relazione alla richiesta rigurdante l'aggiunzione di altri giochi c. 6 a quelli già installati (lett. d), mi dici che non è prevista né SCIA né comunicazione per la variazione dei giochi entro il contingente previsto.
Non riesco a capire questo passaggio perchè per il momento resto ancora convinto che tanto l'aggiunzione che la variazione di giochi sia soggetto a SCIA. Diversamente, non conoscendo il numero esatto di giochi installati, in che modo si potrebbe fare un controllo?
Grazie ancora.
Salve,
ho postato qualche giorno fa anch'io la nuova Legge Regionale perché non pochi erano i dubbi interpretativi ma, non certo per l'applicabilità della SCIA!!! Perché mai il legislatore debba aver usato l'improprio termine "autorizzazione" quando poteva tranquillamente usare il termine SCIA!!!
Perché, ad esempio, nella nuova normativa sul B&B risalente allo scorso agosto è stato usato il termine SCIA e in questo caso no!!!
Nel testo normativo, il termine "autorizzazione" viene più e più volte rimarcato...anche nel 4° comma dove si legge che i Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui può "non essere concessa l'autorizzazione"!!!! Anche quando si parla di rinnovo....è chiaro che si può rinnovare una "autorizzazione" e non una SCIA!!
Anche a me è parsa una norma "strana", ma l'intento del legislatore regionale forse è proprio quello di limitare fortemente queste attività!! Non so come altro spiegarmelo!!!!
Rispondo ad entrambi.
Il controllo sui comma 6 viene effettuatao da AAMS in relazione a molti aspetti, uno di questi è il rispetto del contingente in funzione della superficie. Il gestore di un bar, albergo, esercizio commerciale ecc. che installi i comma 6 non è tenuto da nessuna norma a comunicare al comune la variazione degli apparecchi e il loro numero. Lo stesso potrebbe essere allora applicato a mazzi di carte?
In caso di installazione in un esercizio di somministrazione nenache deve essere fatta la la scia per l'installazione (situazione pre legge regionale).
Circa l'applicabilità della SCIA ho detto che è , in teroria, una cosa possibile. Questo perché esiste l'articolo 19 della legge n. 241/1990 che si applica in ogni caso (eccetto i casi lì previsti). Quindi, se il comune vuole (magari non prevede altri luoghi sensibili) può legittimamente applicare la SCIA ai sensi dell'art. 19 citato. Questo non determina una ipotesi di esercizio in elusione della norma ama solo una semplificazione abilitativa (meno perdita di tempo per il privato e per la PA).