Data: 2014-01-20 11:42:14

Area privata per prove di sparo

Il titolare di una attività di Armeria vorrebbe utilizzare un terreno privato (del quale ha la disponibilità), per effettuare prove di sparo con le armi che vende: l'accesso a tale area sarebbe esclusivamente da parte sua; solo eccezionalmente, qualora richiedessero di poter provare l'arma, da parte dei clienti. Cosa deve presentare al SUAP? Occorrono autorizzazioni particolari (ad es.  dalla Questura)?
Il soggetto dice che tale area è riconosciuta come zona di caccia, pertanto non ci dovrebbero essere problemi per quanto riguarda la questione dei rumori: è cosi?

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Data: 2014-02-10 21:30:51

Re:Area privata per prove di sparo

Anche se la materia è un po' controversa (vedi qua : http://www.armietiro.it/sparare-fuori-dai-poligoni-uits-si-puo-armi-142 ) direi che a queste ipoteis si può applicare l'art. 57 TULPS

[i]Art. 57  (art. 56 T.U. 1926)
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.
E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.
[b]La licenza è altresì richiesta per l’apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.
Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell’ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza.
Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria[/b].[/i]

vedi anche qua:
http://www.regione.piemonte.it/autonomie/dwd/tirosegno.pdf

per le competenze vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=2541.0

Per complicare le cose ci sarebbe una circolare del Ministero dell'Interno dove si afferma che le modifiche all'art. 57 TULPS (quelle in neretto) non sarebbero in vigore finché non saranno adottate le disposizioni regolamentari attuative. Resta comunque inteso che sono attività pericolose e che quindi possono comunque essereassimilate ad autorizzazioni ex art. 57 in ogni caso.

Resta inteso che occorre una verifica anche da un punto di vista edilizio / urbanistico. Certamente anche l'impatto acustico.

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