Buongiorno,
un attività che svolge già il commercio al dettaglio di arredamento per la casa e accessori, vorrebbe organizzare all’interno del negozio degli incontri settimanali durante i quali verranno organizzati i seguenti corsi:
yoga/danza/sport/pittura/stilista/designer gioielli/negozio moda/audio/ verde ( roto,giardinoaromi cucina ecc.)/decoupage/canto/catering/enoteca/pasticceria.
Inizialmente saranno destinati ai clienti in un’ottica di fidelizzazione degli stessi.
Avrei bisogno di sapere:
1) Rientrono in attività libere senza presentare niente al SUAP?
2) Per quelle attività comprendenti manipolazione di alimenti deve comunque essere presentata notifica 852/2004 al SUAP?
3) I corsi possono essere svolti nei locali del negozio?
Si tratta di attività libere che possono essere esecitate nei locali di esercizio dell'attività commerciale.
Per quanto concerne i corsi nei quali si manipolano alimenti, non vi è alcuna necessità che sia effettuata comunicazione/notifica sanitaria.
Naturalmente tutti gli alimenti che vengono elaborati durante le lezioni dei corsi (ad es. i dolci delle lezioni dei corsi di pasticceria) non devono essere venduti, somministrati o comunque consumati nella sede dell'esercizio; se ciò dovesse avvenire non si avrebbe più solamente un'attività "libera" (esercizio ed organizzazione di corsi) ma anche esercizio attività di commercio nel settore alimentare o di somministrazione, soggette a SCIA amministrativa ed a SCIA sanitaria.
DISCIPLINE BIONATURALI - illegittima la L.R. Umbria - competenza statale
[color=red][b]CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 217/2015[/b][/color]
Con ricorso spedito per la notifica il 9 gennaio 2015, ricevuto dalla resistente il successivo 13 gennaio, e depositato nella cancelleria il 19 gennaio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, là dove riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie «professioni» e «tutela della salute», questione principale di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali).
.... LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali) e, di conseguenza, delle restanti disposizioni della medesima legge regionale.
http://buff.ly/1OsyRBa