Vista la L.R.T. 57/2013 e in particolare l'art. 4 (Collocazione delle sale da gioco e degli spazi per il gioco 1. E’ vietata l’apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco che siano ubicati in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale) mi chiedevo: è vietata l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco che non rispettino la distanza minima indicata, ma cosa succede agli esercizi già in essere che al momento dell'entrata in vigore della legge ricadono nella stessa casistica? Cosa deve fare il Comune in questi casi?
Nel nostro paese ad esempio quasi tutti i bar presenti sulla strada principale, compresa una sala giochi, sono collocati a una distanza minima inferiore a 500 mt da un istituto scolastico superiore.
In questo caso che cosa deve o può essere fatto?
Grazie
La legge non può essere retroattiva e quindi lo stato attuale resta come è. Il comune, anche volendo, non può disporre la retroattività della norma.
La norma toscana lo ha anche specificato per togliere ogni dubbio, anche se ne ha fatti venire altri:
[i]I divieti di cui all’articolo 4, non si applicano alle sale da gioco e agli spazi per il gioco in esercizio all’entrata in
vigore della presente legge fino alla scadenza del relativo titolo abilitativo[/i]
Gli altri dubbi di cui parlo sono legati a quel "[i]fino alla scadenza del relativo titolo abilitativo[/i]". E' dal 2001 che i titoli di polizia di quel genere non scadono. Per dare un significato a questa espressione occorre tirare ad indivinare e io preferisco non farlo.