Leggo nel provvedimento di "ripristino" delle Commissioni Provinciali che nulla è dovuto ai membri delle Commissioni stesse.
Noi abbiamo appena rinnovato quella Comunale, e il nostro regolamento prevede un compenso fisso per la partecipazione alla stessa degli esperti in acustica ed in elettrotecnica (componenti esterni al Comune), individuati dopo apposito avviso per presentazione di manifestazioni di interesse. I costi di partecipazione dei due componenti esterni sono, da regolamento, a carico di chi richiede la covocazione della commissione. Non va riconosciuto nulla nemmeno ai due esperti esterni della Commissione Comunale?
Grazie
L'art. 1 comma 440 della legge n. 147/2013 ha rimodificato l'art. 12, comma 20, del d.l. 95/2012.
[i]440. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Restano altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le [u]commissioni tecniche [b]provinciali[/b] di vigilanza[/u] sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle[u] commissioni tecniche[/u] non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge.
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Il legislatore avrebbe potuto essere più chiaro riportando il termine "provinciali" anche nel periodo relativo ai compensi.
Essendo la frase però nel medesimo comma in cui si parla esclusivamente di commissioni provinciali, il riferimento, a mio avviso, è unicamente a queste.
Di confusione in peggio
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