Data: 2014-01-15 13:45:29

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A 9 POSTI

PREMESSO che il vigente regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente fino a 9 posti prevede, tra l’altro, testualmente:
- [i]Il bando di concorso pubblico per l’assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere la dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing del veicolo ovvero impegno ad acquistare o ad avere in disponibilità in leasing un veicolo idoneo all’espletamento del servizio (art. 13 lettera g );
- Si assegnerà un punteggio ulteriore per coloro che hanno o si impegnano ad utilizzare veicoli appositamente attrezzati dotati di pedana elettrosollevabile o di rampe di accesso manuali, dei relativi dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale d'emergenza e di ancoraggi di tipo omologato, per sedia a rotelle manuali, elettroniche e passeggini secondo la normativa vigente di omologazione. L'altezza interna delle autovetture dovrà essere tale da consentire al disabile facile accesso all'automezzo e visibilità (art.7 comma 2). [/i]

ATTESO che il bando di concorso indetto per il rilascio di n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente fino a 9 posti prevedeva quanto segue:
- [i]Per la partecipazione al concorso è necessario essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo utilizzato per il servizio (art. 2 lettera g);[/i]-
(Riguardo il punteggio) (….)
-  [i]Dichiarazione di impegno ad attrezzare l'autovettura, in caso di assegnazione dell'autorizzazione, per il trasporto dei disabili come previsto dall'art. 7 comma 2 del Regolamento: punti 3. [/i]
CONSIDERATO che n.2 concorrenti, assegnatari provvisori, hanno dichiarato, nella domanda di partecipazione, di impegnarsi in tal senso acquisendo il relativo punteggio.

SI CHIEDE

se è possibile, dopo l’approvazione della graduatoria provvisoria e prima del rilascio dell’autorizzazione definitiva per l’inizio del servizio, SOSTITUIRE il veicolo dichiarato all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con altro automezzo al fine, presumibilmente, di rispettare l’impegno dichiarato nella domanda di partecipazione di utilizzare per il servizio un’autovettura attrezzata per il trasporto disabili.
Questo ufficio riterrebbe possibile tale sostituzione sia in quanto non risulta vietato e sia in quanto il Regolamento, pur non prevedendo il caso specifico, stabilisce come segue genericamente tale possibilità:
[i]In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso e rilasciare dichiarazione di cui al co. 1. L'Ufficio, che rilascia apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione, può in qualunque momento, avvalendosi anche della Polizia Locale, procedere ad un controllo onde accertare l'esistenza di quanto dichiarato (art.9 comma 3).[/i]

Nello specifico, un ricorrente (non risultato assegnatario) sostiene che il maggior punteggio per l’impegno ad attrezzare il veicolo per disabili deve riguardare esclusivamente il veicolo dichiarato all’atto della presentazione della domanda e non l’eventuale sostituto.

Ringrazio anticipatamente.

riferimento id:17547

Data: 2014-01-15 23:09:31

Re:SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A 9 POSTI


PREMESSO che il vigente regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente fino a 9 posti prevede, tra l’altro, testualmente:
- [i]Il bando di concorso pubblico per l’assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere la dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing del veicolo ovvero impegno ad acquistare o ad avere in disponibilità in leasing un veicolo idoneo all’espletamento del servizio (art. 13 lettera g );
- Si assegnerà un punteggio ulteriore per coloro che hanno o si impegnano ad utilizzare veicoli appositamente attrezzati dotati di pedana elettrosollevabile o di rampe di accesso manuali, dei relativi dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale d'emergenza e di ancoraggi di tipo omologato, per sedia a rotelle manuali, elettroniche e passeggini secondo la normativa vigente di omologazione. L'altezza interna delle autovetture dovrà essere tale da consentire al disabile facile accesso all'automezzo e visibilità (art.7 comma 2). [/i]

ATTESO che il bando di concorso indetto per il rilascio di n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente fino a 9 posti prevedeva quanto segue:
- [i]Per la partecipazione al concorso è necessario essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo utilizzato per il servizio (art. 2 lettera g);[/i]-
(Riguardo il punteggio) (….)
-  [i]Dichiarazione di impegno ad attrezzare l'autovettura, in caso di assegnazione dell'autorizzazione, per il trasporto dei disabili come previsto dall'art. 7 comma 2 del Regolamento: punti 3. [/i]
CONSIDERATO che n.2 concorrenti, assegnatari provvisori, hanno dichiarato, nella domanda di partecipazione, di impegnarsi in tal senso acquisendo il relativo punteggio.

SI CHIEDE

se è possibile, dopo l’approvazione della graduatoria provvisoria e prima del rilascio dell’autorizzazione definitiva per l’inizio del servizio, SOSTITUIRE il veicolo dichiarato all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con altro automezzo al fine, presumibilmente, di rispettare l’impegno dichiarato nella domanda di partecipazione di utilizzare per il servizio un’autovettura attrezzata per il trasporto disabili.
Questo ufficio riterrebbe possibile tale sostituzione sia in quanto non risulta vietato e sia in quanto il Regolamento, pur non prevedendo il caso specifico, stabilisce come segue genericamente tale possibilità:
[i]In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso e rilasciare dichiarazione di cui al co. 1. L'Ufficio, che rilascia apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione, può in qualunque momento, avvalendosi anche della Polizia Locale, procedere ad un controllo onde accertare l'esistenza di quanto dichiarato (art.9 comma 3).[/i]

Nello specifico, un ricorrente (non risultato assegnatario) sostiene che il maggior punteggio per l’impegno ad attrezzare il veicolo per disabili deve riguardare esclusivamente il veicolo dichiarato all’atto della presentazione della domanda e non l’eventuale sostituto.

Ringrazio anticipatamente.
[/quote]

Dalla formulazione il maggior punteggio è dato per l'IMPEGNO (quindi relativo ad un evento futuro) e non per l'immediata disponibilità del mezzo.
Quindi ritengo che sia possibile sostituire il mezzo prima dell'assegnazione definitiva al fine di rispettare l'impegno in questione.

riferimento id:17547

Data: 2017-01-01 15:03:22

Re:SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A 9 POSTI

NCC - titolare sospende e si fa sostituire: non più artigiano

[color=red][b]Ministero dello Sviluppo Economico - prot. n. 401382 del 19.12.2016[/b][/color]

[img width=300 height=107]http://www.taxiostuni.net/images/scritta.jpg[/img]

Oggetto: legge 15 gennaio 1992, n. 21 recante: “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.” come modificata dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 40. – Art. 10 “Sostituto alla guida”

http://buff.ly/2irRBV0

riferimento id:17547
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