Data: 2014-01-15 12:08:03

commercio ambulante itinerante

Il nostro Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche datato 21/7/2000, penso in procinto di essere revisionato e oramai superato dalla legge regionale Toscana nr.28/2005 e successive modifiche, ma anche dalle recentissime disposizioni legislative in materia di commercio volte a eliminare ogni limite, prevede nella parte del commercio ambulante itinerante dei limiti ben precisi:
- è consentito all'operatore itinerante sostare nell'area pubblica per un periodo non superiore ai 20 minuti;
- è vietato nel centro storico;
- è vietato il commercio ambulante su area pubblica in orario notturno

Alla luce delle nuove disposizioni legislative, tali limiti devono intendersi superati o sempre applicabili?
Il comune può prevedere limiti di quel tipo, ma così facendo si scontrerebbe con lo spirito delle nuove leggi in materia volte a promuovere il commercio anche su area pubblica?
Grazie.

riferimento id:17544

Data: 2014-01-15 21:11:57

Re:commercio ambulante itinerante

La legge 28/05 da te citata prevede che [i]l'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune, secondo le modalità stabilite dal comune.[/i]
In questo caso la libertà di impresa è compressa dall’uso di un bene pubblico (il suolo) la cui proprietà è in capo al comune e il cui utilizzo è consentito a tutti.
Il comune, quindi, può benissimo dettare delle regole per un utilizzo del bene pubblico in funzione dell’interesse generale. Lo stesso avviene nella pianificazione delle aree mercatali (solo in qualche luogo e per un tempo determinato).
Un'altra chiave di lettura della regolamentazione comunale in materia è data dal fatto che l’itinerante deve, in qualche modo, differenziarsi da chi, invece, ha in concessione un posteggio (quindi versa un contributo). Per questo vengono dettati limiti di tempo affinché un libero posteggio non diventi, nei fatti, un luogo privato sfruttato ai fini economici.

Anche il d.lgs. n. 114/98, come modificato dal d.lgs. 59/2010 (le disposizioni sono principi in materia) prevede che [i]in ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia  delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e  ambientale  e  sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica  o  fondati  sulla  prova  dell'esistenza  di  un  bisogno economico  o  sulla  prova  di  una domanda di mercato, quali entità delle  vendite  di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri  operatori  su  aree pubbliche.[/i]
Resta inteso che i limiti imposti dal comune devono essere ragionevoli e adeguati, in sintesi devono rispondere ad una reale esigenza di salvaguardia pubblica senza prevedere divieti generici e infondati

Sull’orario sono più liberista. La liberalizzazione degli orari del commercio in sede fissa si applica anche agli itineranti (vedi anche TAR Milano – ordinanza n. 483/2013). Il giudice afferma che vige la generale liberalizzazione degli orari anche se [i]ciò non preclude all’Amministrazione comunale di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e/o della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica[/i]. Occorre una mativazione forte comprovata dai fatti per limitare l'orario

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