Buongiorno, avrei necessità di conoscere Vs.autorevole parere su una questione piuttosto ricorrente ma che nn ho molto chiara. Sovente fuori dai cassonetti, su suolo pubblico, troviamo rifiuti di ogni genere, con situazioni di degrado e sporcizia purtroppo note, rifiuti abbandonati da persone che nessuno vede... A volta però capita che all'interno dei sacchetti o appiccicati sugli imballaggi si "scoprano" nomi e indirizzi che attribuiscono la "proprietà" a quel rifiuto. Domando: è possibile applicare la sanzione prevista per l' abbandono rifiuti alla persona risultata proprietaria del rifiuto stesso, nella sua veste nn di trasgressore ma appunto di proprietario della cosa che servì alla commissione della violazione? Finora ho trovato pareri discordanti e avendo un ricorso pendente avrei bisogno anche del Vs. aiuto. Grazie!
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Buongiorno, avrei necessità di conoscere Vs.autorevole parere su una questione piuttosto ricorrente ma che nn ho molto chiara. Sovente fuori dai cassonetti, su suolo pubblico, troviamo rifiuti di ogni genere, con situazioni di degrado e sporcizia purtroppo note, rifiuti abbandonati da persone che nessuno vede... A volta però capita che all'interno dei sacchetti o appiccicati sugli imballaggi si "scoprano" nomi e indirizzi che attribuiscono la "proprietà" a quel rifiuto. Domando: è possibile applicare la sanzione prevista per l' abbandono rifiuti alla persona risultata proprietaria del rifiuto stesso, nella sua veste nn di trasgressore ma appunto di proprietario della cosa che servì alla commissione della violazione? Finora ho trovato pareri discordanti e avendo un ricorso pendente avrei bisogno anche del Vs. aiuto. Grazie!
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Secondo me non è possibile contestare niente al "proprietario" del rifiuto per questo ragionamento logico.
Se vi è il nome vi è una "appartenenza" del materiale ad un soggetto, quindi questo NON è rifiuto nel momento in cui viene "etichettato".
Il rifiuto diviene tale quando è ABBANDONATO .... e tu non hai certezza che questa fase sia dovuta al proprietario del bene. Può essere un indizio ... ma non una prova.
Sulla base di tale indizio puoi effettuare ulteriori accertamenti (anche testimoniali), anche sentendo direttamente il "presunto" trasgressore.
Se confessa ... OK ... altrimenti rimane un mero indizio.
Raccolta differenziata dei rifiuti: indicazioni del Garante - 14 luglio 2005
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1149822
d) Ispezioni dei sacchetti.
Agli organi addetti al controllo è riconosciuta la possibilità di procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora per accertare le violazioni di rispettiva competenza (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689). Tale facoltà deve essere esercitata selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile. Risulterebbe, quindi, invasiva la pratica di ispezioni generalizzate da parte del personale incaricato (agenti di polizia municipale; dipendenti di aziende municipalizzate), del contenuto dei sacchetti al fine di trovare elementi informativi in grado di identificare, presuntivamente, il conferente. Qualora siano utilizzati sacchetti dotati di microchip, di codici a barre o, eventualmente, di "RFID", non è quindi necessario procedere ad ispezioni al fine di individuare il conferente. La modalità di accertamento descritta può poi rivelarsi lesiva di situazioni giuridicamente tutelate come la libertà e la segretezza della corrispondenza lasciata nei rifiuti. L'attività di ispezione non costituisce, peraltro, strumento di per sé risolutivo per accertare l'identità del soggetto produttore, dal momento che non sempre risulta agevole provare che il medesimo sacchetto, avente un contenuto difforme da quello per il quale il sacchetto è utilizzabile, provenga proprio dalla persona individuata mediante una ricerca di elementi presenti nel medesimo. Tale considerazione induce a ritenere che il trasgressore non dovrebbe essere individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata. Alle stesse conclusioni si deve pervenire nella diversa ipotesi in cui la violazione consista nel mancato rispetto dell'orario di conferimento;
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