Ciao Simone,
l'A.S.L., da sopralluogo effettuato presso un pubblico esercizio, riscontra una serie di carenze igienico sanitarie, per cui chiede a questo comune (sindaco) l’adozione di provvedimenti atti a disporre:
1.L’installazione di adeguato impianto di abbattimento dei fumi generati dalla combustione della legna nel forno pizze;
2.L’innalzamento del punto di emissione della canalizzazione di smaltimento dei fumi e dei vapori aspirati sui fornelli della cucina, in maniera tale che l’’andamento verticale, al di sopra del tetto, favorisca una adeguata dispersione degli affluenti in ambiente libero, previo adeguamento trattamento con appositi filtri;
3.Radicale pulizia, con sgombero delle attrezzature in disuso, del cortile retrostante la cucina nonché il risanamento delle pareti del locale dispensa.
Siccome sono convinto che l’argomento non è di competenza del comune, ai sensi di quanto stabilito da d. lgs. 193/2007, nonché dall'art. 54 regolamento CE/882 e 854/2004, mi sono sentito per telefono con la responsabile del servizio la quale però mi ha confermato ancora una volta essere di nostra competenza.
Puoi risolvermi questo dubbio in modo da fornire una risposta adeguata alla predetta responsabile?
Ciao Simone,
l'A.S.L., da sopralluogo effettuato presso un pubblico esercizio, riscontra una serie di carenze igienico sanitarie, per cui chiede a questo comune (sindaco) l’adozione di provvedimenti atti a disporre:
1.L’installazione di adeguato impianto di abbattimento dei fumi generati dalla combustione della legna nel forno pizze;
2.L’innalzamento del punto di emissione della canalizzazione di smaltimento dei fumi e dei vapori aspirati sui fornelli della cucina, in maniera tale che l’’andamento verticale, al di sopra del tetto, favorisca una adeguata dispersione degli affluenti in ambiente libero, previo adeguamento trattamento con appositi filtri;
3.Radicale pulizia, con sgombero delle attrezzature in disuso, del cortile retrostante la cucina nonché il risanamento delle pareti del locale dispensa.
Siccome sono convinto che l’argomento non è di competenza del comune, ai sensi di quanto stabilito da d. lgs. 193/2007, nonché dall'art. 54 regolamento CE/882 e 854/2004, mi sono sentito per telefono con la responsabile del servizio la quale però mi ha confermato ancora una volta essere di nostra competenza.
Puoi risolvermi questo dubbio in modo da fornire una risposta adeguata alla predetta responsabile?
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HAI RAGIONE TE.
LA NUOVA DISCIPLINA SULL'IGIENE DEGLI ALIMENTI (PACCHETTO DI IGIENE 2004) ASSEGNA ALLA ASL LA COMPETENZA DIRETTA A DETTARE PRESCRIZIONI DI ADEGUAMENTO, ANCHE STRUTTURALE, PER RISPETTARE I REQUISITI DEL REGOLAMENTO CE 852/2004.
IL COMUNE NON HA COMPETENZA, NEMMENO CON LE CONTINGIBILI ED URGENTI (ANCHE ALLA LUCE DELLA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE DI DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITA' PARZIALE DELL'ART. 54 DEL TUEL).
TIENI DURO E CONFERMA LA LORO COMPETENZA.
Ciao Simone,
a seguito della tua risposta ho rimandato indietro la pratica di cui trattasi sottolineando il fatto che dopo l'entrata in vigore del pacchetto sicurezza la competenza per l'emissione d'ell' ordinanza prescrittiva dei lavori era stata trasferita alle ASL.
Apriti cielo! La responsabile del servizio Igiene presso la ASL competente, si è presentata personalmente al Sindaco al quale, nel rivolgere le proprie rimostranze, ha lasciato anche intendere che in materia, l'ufficio competente, è un pò ignorantello, e comunque ribadendo che la competenza rimaneva al Sindaco quale autorità sanitaria locale. Attualmente sono in ferie (solo una settimana purtroppo) e non ti nascondo che quando mi hanno riferito la faccenda mi sono un pò (passami il termine) incazzato, forte anche del tuo parere.
Ora siccome sono pieamente straconvinto della tua competenza, e quindi condivido in pieno la tua risposta, ti prego di suggerirmi in che modo posso intervenire per chiarire la questione sia col sindaco che con la ASL.- Dammi se possibile un bozza di risposta per confutare la tesi di detta responsabile (superpreparata e competente?)-
Ti prego se ti è possibile di darmi una risposta urgente.
Colgo l'occasione per una domanda al volo:
- la titolare di una parafarmacia ha chiuso l'attività da circa un anno lasciando installato un impianto pubblicitario con l'inddicazione "parafarmacia" posta a circa 20 ml. dall'esercizio.
In questi casi si può parlare di pubblicità ingannevole? Non è una mia tesi.
Ti ringrazio infinitamente e ti auguro buone ferie.
Colgo l'occasione per una domanda al volo:
- la titolare di una parafarmacia ha chiuso l'attività da circa un anno lasciando installato un impianto pubblicitario con l'inddicazione "parafarmacia" posta a circa 20 ml. dall'esercizio.
In questi casi si può parlare di pubblicità ingannevole? Non è una mia tesi.
[color=red]Questi temi devono essere risolti sulla base della normativa comunale sugli impianti pubblicitari.
Se il regolamento prevede questo tipo di impianti (preinsegne) solo a corredo di una attività esistente, attiva ed autorizzata allora il Comune ha titolo per chiederne la rimozione.
Se l'attività è CHIUSA ma l'attività è ancora esistente (iscritta regolarmente in CCIAA) non ritengo vi siano i presupposti per far rimuovere l'insegna.
Pubblicità ingannevole?
Se è chiusa che pubblicità fa? Paga una tassa inutilmente ... non ci vedo niente di problematico.
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Ciao Simone,
a seguito della tua risposta ho rimandato indietro la pratica di cui trattasi sottolineando il fatto che dopo l'entrata in vigore del pacchetto sicurezza la competenza per l'emissione d'ell' ordinanza prescrittiva dei lavori era stata trasferita alle ASL.
Apriti cielo! La responsabile del servizio Igiene presso la ASL competente, si è presentata personalmente al Sindaco al quale, nel rivolgere le proprie rimostranze, ha lasciato anche intendere che in materia, l'ufficio competente, è un pò ignorantello, e comunque ribadendo che la competenza rimaneva al Sindaco quale autorità sanitaria locale. Attualmente sono in ferie (solo una settimana purtroppo) e non ti nascondo che quando mi hanno riferito la faccenda mi sono un pò (passami il termine) incazzato, forte anche del tuo parere.
Ora siccome sono pieamente straconvinto della tua competenza, e quindi condivido in pieno la tua risposta, ti prego di suggerirmi in che modo posso intervenire per chiarire la questione sia col sindaco che con la ASL.- Dammi se possibile un bozza di risposta per confutare la tesi di detta responsabile (superpreparata e competente?)-
Ti prego se ti è possibile di darmi una risposta urgente.
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Ciao,
il PACCHETTO DI IGIENE ha rivoluzionato il sistema normativo e molte ASL sono "rimaste impreparate" rispetto ai novi istituti giuridici ed alle nuove competenze.
Ti segnalo un articolo scritto da un MEDICO DELLA ASL nel quale si legge: "Il potere dunque di adottare provvedimenti di sospensione temporanea o di chiusura totale o parziale dello stabilimento rientra in esclusiva nelle competenze dell’Azienda USL"
E questo a seguito di una interessante ricostruzione normativa:
http://www.ispettorimicologi.it/index.php?&set=476&dom_id=&dom_sld=ispettorimicologi&dom_tld=it&no_tags=1&sito_gratis=&sito=&local_page=polizia
Ti segnalo altri spunti:
http://www.diritto.it/pdf/28088.pdf
https://groups.google.com/group/pacchetto-igiene/browse_thread/thread/f2f19f33a9868282?hl=it
http://www.lexambiente.org/acrobat/Tulumello_Carmelo18p1.pdf
Esiste molta altra documentazione che, direttamente o indirettamente, tratta la materia ... ma quella indicata è più che sufficiente.
Ciao
Ciao Simone,
sono costretto a disturbarti nuovamente sull'argomento gia propoasto riguardante le competenze ASL in materia sanitaria in applicazione del pacchetto igiene.
Ti riporto pari pari la risposta della ASL alla nota con la quale ho restituito la richiesta di emissione di ordinanza prescrittiva di lavori da parte del Sindaco:
" Si fa riferimento alla nota di cui sopra per significare quanto segue:
-con la legge 23.12.78, n. 833, nelle funzioni attribuite ai comuni, era previsto che " i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;
-con il successivo arti 32/2° comma il legislatore aveva stabilito che "la legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e dagli uffici sanitari e veterinari comunali o consortili....";
- la Regione Puglia, con la l.r. 20.07.84, n. 36, contenente "norme concernenti l'igiene e la sanità pubblicaed uil servizio farmaceutico" ha disciplinato quento previsto dall'art. 32 della citata l. 833/78 prevedendo, tra l'altro:
a-art.3: in materia di igiene e sanità pubblica il sindaco adotta i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione, ivi compresi quelli già demandati al medico provinciale e all'ufficiale sanitario ed emana le ordinanze contingibli ed urgenti;
b- art. 6/1° comma: il responsabile del servizio di igiene pubblica sovrintende alle attività volte ad assicurare l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.....;
c- art. 6/2° comma: il responsabile del servizio, inoltre, è tenuto a richiedere al presidente della giunta regionale o al sindaco l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della pubblica salute....;
Ciò premesso, per ciò che concerne il caso di specie si fa rilevare che la normativa invocata dalla S.V. (reg. CE 852/2004), in ordine alla competenza per l'emanazione dei provvedimenti proposti, si precisa che:
- con l'art. 2 del d. lgs. 193/2007 è stata individuata nelle ASL l'autorità competente ai fini dell'applicazione del cosiddetto "pacchetto igiene" contenuto nei regolamenti 852/2004, 853/2004 e 882/2004, che sono riferiti all'igiene dei prodotti alimentari;
- dalla lettura dei regolamentii citati si evince chiaramente che le competenze demandate alla ASL riguardano esclusivamente gli aspetti relativi alla sicurezza alimentare e non anche LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'IGIENE E ALLA SANITA' PUBBLICA, COME NELLA FATTISPECIE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI FUMI, VAPORI ED ODORI CHE SONO RIMASTE, PER LE MOTIVAZIONI ESPOSTE, AL SINDACO NELLA SUA QUALITA' DI AUTORITA' SANITARIA LOCALE;
- INOLTRE L'ART. 54 DEL REG. CE 882/2004 CONTEMPLA LE AZIONI E I CASI IN CUI INTERVIENE L'AUTORITA' COMPETENTE, DAI QUALI SI EVINCE CHIARAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE L'ASPETTO ALIMENTARE.
Tutto ciò premesso si ribadisce l'invito all'adozione dei provvedimenti proposti con la precedente nota, in ordine agli aspetti riferiti alle emissioni di fumo ed odori rivenienti dall'esercizio dell'attività di ristorazione in argomento".-
Caro Simone, non è che per caso mi hanno incastrato. E' veramente così? Ti prego di darmi una risposta per quanto possibile urgente, ed eventualmente un bozza di lettera da inviare.
Grazio per l'aiuto.
Salutissimi.
Ciao Simone,
sono costretto a disturbarti nuovamente sull'argomento gia propoasto riguardante le competenze ASL in materia sanitaria in applicazione del pacchetto igiene.
Ti riporto pari pari la risposta della ASL alla nota con la quale ho restituito la richiesta di emissione di ordinanza prescrittiva di lavori da parte del Sindaco:
" Si fa riferimento alla nota di cui sopra per significare quanto segue:
-con la legge 23.12.78, n. 833, nelle funzioni attribuite ai comuni, era previsto che " i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;
-con il successivo arti 32/2° comma il legislatore aveva stabilito che "la legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e dagli uffici sanitari e veterinari comunali o consortili....";
- la Regione Puglia, con la l.r. 20.07.84, n. 36, contenente "norme concernenti l'igiene e la sanità pubblicaed uil servizio farmaceutico" ha disciplinato quento previsto dall'art. 32 della citata l. 833/78 prevedendo, tra l'altro:
a-art.3: in materia di igiene e sanità pubblica il sindaco adotta i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione, ivi compresi quelli già demandati al medico provinciale e all'ufficiale sanitario ed emana le ordinanze contingibli ed urgenti;
b- art. 6/1° comma: il responsabile del servizio di igiene pubblica sovrintende alle attività volte ad assicurare l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.....;
c- art. 6/2° comma: il responsabile del servizio, inoltre, è tenuto a richiedere al presidente della giunta regionale o al sindaco l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della pubblica salute....;
Ciò premesso, per ciò che concerne il caso di specie si fa rilevare che la normativa invocata dalla S.V. (reg. CE 852/2004), in ordine alla competenza per l'emanazione dei provvedimenti proposti, si precisa che:
- con l'art. 2 del d. lgs. 193/2007 è stata individuata nelle ASL l'autorità competente ai fini dell'applicazione del cosiddetto "pacchetto igiene" contenuto nei regolamenti 852/2004, 853/2004 e 882/2004, che sono riferiti all'igiene dei prodotti alimentari;
- dalla lettura dei regolamentii citati si evince chiaramente che le competenze demandate alla ASL riguardano esclusivamente gli aspetti relativi alla sicurezza alimentare e non anche LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'IGIENE E ALLA SANITA' PUBBLICA, COME NELLA FATTISPECIE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI FUMI, VAPORI ED ODORI CHE SONO RIMASTE, PER LE MOTIVAZIONI ESPOSTE, AL SINDACO NELLA SUA QUALITA' DI AUTORITA' SANITARIA LOCALE;
- INOLTRE L'ART. 54 DEL REG. CE 882/2004 CONTEMPLA LE AZIONI E I CASI IN CUI INTERVIENE L'AUTORITA' COMPETENTE, DAI QUALI SI EVINCE CHIARAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE L'ASPETTO ALIMENTARE.
Tutto ciò premesso si ribadisce l'invito all'adozione dei provvedimenti proposti con la precedente nota, in ordine agli aspetti riferiti alle emissioni di fumo ed odori rivenienti dall'esercizio dell'attività di ristorazione in argomento".-
Caro Simone, non è che per caso mi hanno incastrato. E' veramente così? Ti prego di darmi una risposta per quanto possibile urgente, ed eventualmente un bozza di lettera da inviare.
Grazio per l'aiuto.
Salutissimi.
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A completamento di quanto detto nelle precedenti risposte e nei vari interventi del FORUM.
1) Se la ASl rileva delle problematiche in un esercizio alimentare che INTERFERISCANO sulla gestione del percorso degli alimenti allora è LORO la competenza nella adozione dei relativi provvedimenti, anche se questi dovessero riguardare la cessazione o adeguamento delle emissioni, dei rifiuti, la pulizia dei locali ecc..... (addirittura anche in relazione ad interventi di adeguamento strutturale o funzionale)
2) se invece la ASL rileva una problematica di sanità pubblica NON INTERFERENTE con la gestione degli alimenti (es. emissioni in atmosfera che non danno problemi nella gestione interna ma che creano fumi verso le abitazioni dei vicini) allora è vero quanto sostiene la ASL. La competenza è del Comune (Sindaco con provvedimento contingibile ed urgente o dirigente con ordinanza ordinaria) .... ma in questo caso la ASL non ha titolo a sollecitare l'intervento del Comune (unico soggetto competente), può solo segnalare l'eventuale irregolarità.
Nel caso descritto mi pare si ricada nel punto 1.
Segnalo:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=5267.0;topicseen