Data: 2014-01-15 07:24:50

Acque.Discrimine tra nozione di “scarico industriale” e “rifiuto”

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5857, del 6 dicembre 2013
Acque.Discrimine tra nozione di “scarico industriale” e “rifiuto”

Quale sia la definizione normativa di “scarico” si evince dall’art. 74 ff) del d.lgs. n. 152: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. L’art. 2, c. 1, d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recependo l’elaborazione giurisprudenziale, ha aggiunto agli elementi della definizione la presenza di un “sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore”. Questa è quindi, la definizione di scarico: essa è indipendente dalla natura inquinante delle acque destinate ad essere immesse nel corpo recettore (“indipendentemente dalla loro natura inquinante”).
Delle acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica di un sito si occupa invece l’art. 243 del d.lgs. n. 152, collocato, nella parte relativa ai rifiuti e alla bonifica. La qualità delle acque che possono essere reimesse nei corpi recettori, se sconta l’applicazione della normativa dedicata alle acque reflue industriali, non è sottratta al rispetto delle altre normative comunitarie e nazionali, tra le quali la stessa normativa relativa ai rifiuti contenuta nel d.lgs. n. 152, il cui art. 185, nel testo vigente all’epoca dei fatti, nell’escludere dal campo di applicazione della parte quarta gli scarichi idrici, espressamente fa eccezione per “i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue”. Va inoltre considerato che ai sensi del comma 5 dell’art. 108 del medesimo decreto legislativo, proprio in relazione alle acque reflue industriali, “l’autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti”. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/acque/63-consiglio-di-stato63/10092-acquediscrimine-tra-nozione-di-scarico-industriale-e-rifiuto.html

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