Data: 2014-01-15 07:20:56

CARRELLI ELEVATORI - NO immatricolazione "per brevi e saltuari spostamenti a ...

CARRELLI ELEVATORI - NO immatricolazione "per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico"

D.L. 23-12-2013 n. 145
Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 2013, n. 300.
In vigore dal 24 dicembre 2013
Art. 13  Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo
12.  All'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione.».


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D.Lgs. 30-4-1992 n. 285
Nuovo codice della strada.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
Art. 114  Circolazione su strada delle macchine operatrici (638) (640)

In vigore dal 24 dicembre 2013
1.  Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106.
2.  Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (631) , che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo. (632)
2-bis.  Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione. (639)
3.  Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8, salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile. (636)
4.  Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione. (633)
5.  La modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (637).
6.  Le modalità per l'immatricolazione e la targatura sono stabilite dal regolamento. (634)
7.  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole. (635)
(631)  A norma dell'art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri."

(632)  Comma così modificato dall'art. 55, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(633)  Comma così sostituito dall'art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(634)  Comma così modificato dall'art. 55, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(635)  Comma così modificato dall'art. 21, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(636) Comma così modificato dall'art. 15, comma 3, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(637)  A norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(638)  A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(639) Comma inserito dall’ art. 13, comma 12, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145.

(640) Per le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche, vedi il D.M. 2 maggio 2001, n. 277.


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