Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5609, del 26 novembre 2013
Rifiuti.Legittimità ordinanza rimozione recupero e smaltimento dei rifiuti inquinanti abbandonati sul terreno
L’assenza di materiale inquinante è circostanza del tutto ininfluente ai fini dell’emanazione dell’ordine di rimozione di rifiuti ai sensi dell’art. 192 T.U. ambientale d.lgs. n. 152/2006. Quest’ultimo risulta infatti legittimamente emanato al ricorrere del presupposto consistente nell’esistenza di un deposito incontrollato di rifiuti, a prescindere dalla loro potenzialità inquinante. Tale ulteriore presupposto fonda infatti il diverso provvedimento consistente nell’ordine di bonifica dei terreni contaminati ex artt. 244 e 245 d.lgs. n. 152/2006. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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