Data: 2014-01-14 16:37:34

PUA Piano di utilizzazione agronomica degli affluenti degli allevamenti

Buona sera,
è stato presentato al SUAP un "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.) DEGLI AFFLUENTI DEGLI ALLEVAMENTI DI TACCHINI", in pratica si tratterebbe dello spandimento sul terreno di pollina. Sul D.P.G.R. 08/09/2008 n. 46R, ho trovato che l'azienda deve comunicare, con mod. (art. 29), lo spandimento almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività di spandimento.
Mi sembra che lo stampato sia riempito correttamente, ma non sono sicuro a chi devo mandarlo?
Sicuramente all'uff. ambiente del comune, ma ARPAT e Provincia?
Potete dirmi qualcosa in merito?
Grazie.
Luciano

riferimento id:17478

Data: 2014-01-14 21:51:53

Re:PUA Piano di utilizzazione agronomica degli affluenti degli allevamenti


Buona sera,
è stato presentato al SUAP un "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.) DEGLI AFFLUENTI DEGLI ALLEVAMENTI DI TACCHINI", in pratica si tratterebbe dello spandimento sul terreno di pollina. Sul D.P.G.R. 08/09/2008 n. 46R, ho trovato che l'azienda deve comunicare, con mod. (art. 29), lo spandimento almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività di spandimento.
Mi sembra che lo stampato sia riempito correttamente, ma non sono sicuro a chi devo mandarlo?
Sicuramente all'uff. ambiente del comune, ma ARPAT e Provincia?
Potete dirmi qualcosa in merito?
Grazie.
Luciano
[/quote]


Io suggerisco:
- ufficio ambiente
- arpat
Solo se lo richiedono (chiedi anche informalmente se ne vogliono comunicazione) a:
- asl
- provincia
*****************

Art. 29
- Comunicazione ai fini dell’ utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari(41)
1. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere comunicata dal soggetto produttore o utilizzatore al comune nel quale ricade il centro aziendale, secondo le seguenti modalità:
a) le imprese con produzione e utilizzazione superiore a 41.500 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento devono presentare la comunicazione, avente il contenuto di cui all’allegato 4, capo 5, comma 1 del presente regolamento, unitamente al PUA di cui all’articolo 23, commi 9 e 10;
b) le imprese con produzione o utilizzazione uguale o inferiore a 41.500 chilogrammi e superiore a 6.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento, devono presentare la comunicazione avente il contenuto di cui all’allegato 4, capo 5, comma 1 del presente regolamento;
c) le imprese con produzione o utilizzazione uguale o inferiore a 6.000 chilogrammi e uguale o superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento, devono presentare la comunicazione semplificata avente il contenuto di cui all’allegato 4, capo 5, comma 2 del presente regolamento;
d) le imprese di produzione o utilizzazione inferiori a 3.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento, sono esonerate dalla presentazione della comunicazione e del PUA.
2. La comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni anno, almeno trenta giorni prima dell’inizio delle attività di spandimento. Il soggetto utilizzatore è inoltre tenuto a comunicare al comune nel quale ricade il centro aziendale gli eventuali aggiornamenti riguardanti i dati sulla tipologia, la quantità e le caratteristiche degli allevamenti, nonché sui terreni destinati all’utilizzo contenuti nel PUA presentato nelle annate precedenti.
3. Qualora le fasi di produzione, di trattamento, di stoccaggio e di spandimento degli effluenti di allevamento sono effettuate da soggetti diversi, la comunicazione, con le modalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è effettuata:
a) dall’utilizzatore al comune in cui ricadono i siti di spandimento, indicando la provenienza dell’effluente di allevamento utilizzato;
b) dal produttore al comune in cui ricade il centro aziendale, per le sole attività relative alla produzione di effluenti di allevamento.
4. Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti la quantità e le caratteristiche degli stessi possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui all’allegato 4, tabella 3 del presente regolamento. Alla comunicazione deve, in tal caso, essere allegata una relazione tecnica corredata da dati rilevati direttamente in azienda, derivanti dall’attuazione di uno specifico piano di campionamento di cui è fornita dettagliata descrizione nella stessa relazione tecnica.
5. La comunicazione semplificata per l’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari, di cui all’allegato 4, capo 5, comma 3, del presente regolamento, deve essere presentata ogni anno al comune nel quale ricade il centro aziendale, dal legale rappresentante dell’azienda che le produce e intende utilizzarle, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività di utilizzazione.

riferimento id:17478
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it