Buongiorno,
avrei bisogno di uteriori delucidazioni sul parere negativo di ARPAT riferito all'art. 87 bis:
1)se il parere perviene oltre i 30 gg e magari dopo che la società ha iniziato i lavori e magari dopo che ha effettuato l'attivazione dell'impianto con le modifiche apportate, ha senso ancora lo strumento della diffida? eventualmente quale altro provvedimento inibitorio abbiamo ai sensi della l. 241/90 visto che tale parere attiene alla salute?? in questo caso devo farlo precedere dalla comunicazione dei motivi ostativi?
2)La diffida entro i 30 giorni previsto dalla legge affinchè sia regolare deve partire dal Comune? mi spiego: i 30 giorni sono apparentemente rispettati dall'ente terzo (che p.c. lo inoltra all'interessato) e non dal comune che a sua volta deve comunicarlo ufficialmente allla società, ha quindi ancora senso l'utilizzo dello strumento della diffida da parte del comune?
3)Nel caso della diffida l'interessato può chiedere la conferenza di servizi per superare un parere negativo? o è contestualizzato nell'ambito della comunicazione dei motivi ostativi?
Scusate e grazie ancora
Lucia
p.s.
qualcuno ha qualche schema di diffida?
Le mie indicazioni:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17237.msg32244#msg32244
Sentiamo se qualcun altro ha consigli
Ciao, provo a dare delle chiavi di lettura sull'argomento.
La materia è complessa e buona parte di essa è stata definita dalla giurisprudenza che si è succeduta nel tempo.
Negli ultimi anni, proprio la giurisprudenza ha chiarito che il parere ARPA sia richiesto esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell’impianto di comunicazioni elettroniche e non anche ai fini del perfezionamento del titolo abilitativo (vedi CdS 98/2011). Il Consiglio precisa che non sussiste un onere per il richiedente di allegare detto parere in sede di presentazione dell’istanza di titolo edilizio (della denuncia di inizio di attività / SCIA), né un obbligo di far pervenire il parere medesimo all’ente procedente entro il termine di novanta giorni di cui al comma 9 dell’art. 87 (lo stesso si può applicare alla SCIA ex 87-bis).
Un’altra sentenza del CdS, la 3692/2013, ha ulteriormente chiarito che la regione può dettagliare le procedure e magari subordinare il rilascio del titolo al parere ARPA (vedi regione Puglia). La Toscana si rifà in toto al d.lgs. n. 259/2013 e quindi ritengo che il titolo abilitativo (in assenza di provvedimenti comunali nei 30 gg) sia comunque perfezionato. Ripeto quello che dice il giudice: [i]il deposito del parere preventivo favorevole dell'ARPA non è prescritto per la formazione del titolo edilizio ovvero per l’inizio dei lavori, ma solo per l’attivazione dell’impianto[/i]. Quindi, finché il parere ARPA non arriva il gestore non può avviare l’impianto.
Dato che il CdS afferma, in pratica, che il parere ARPA è un atto extra-procedimentale, ritengo che non abbia senso indire una conferenza di servizi. Reputo ragionevole fare un atto ricognitivo (instauare un rapporto informativo). Qualora il gestore avvii l’attività in assenza di parere ARPAT o, peggio, con parere negativo, il comune può ricorrere all’ordinanza di urgenza per motivi di tutela della salute pubblica.