Data: 2014-01-14 10:50:14

strutture sanitarie - parere sulla compatibilità al fabbisogno regionale

Una impresa deve presentare domanda di autorizzazione per l'apertura di una nuova struttura sanitaria.
L'art. 4 comma 3 della L.R.T. 51/2009 prevede che "Il Comune acquisisce preventivamente dalla giunta regionale il parere positivo sulla compatibilità della struttura rispetto al fabbisogno regionale in tutti i casi in cui detta compatibilità è prevista": che tipo di procedura è? Una volta ricevuta la domanda, il comune deve inviarla, oltre che alla asl per il parere sul possesso dei requisiti, anche alla regione? Oppure??? Grazie.

riferimento id:17469

Data: 2014-01-14 21:27:44

Re:strutture sanitarie - parere sulla compatibilità al fabbisogno regionale


Una impresa deve presentare domanda di autorizzazione per l'apertura di una nuova struttura sanitaria.
L'art. 4 comma 3 della L.R.T. 51/2009 prevede che "Il Comune acquisisce preventivamente dalla giunta regionale il parere positivo sulla compatibilità della struttura rispetto al fabbisogno regionale in tutti i casi in cui detta compatibilità è prevista": che tipo di procedura è? Una volta ricevuta la domanda, il comune deve inviarla, oltre che alla asl per il parere sul possesso dei requisiti, anche alla regione? Oppure??? Grazie.
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La risposta è nell'art. 2. In pratica la verifica si fa solo in fase EDILIZIA. Se l'immobile è esistente non occorre.

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Art. 2
- Realizzazione strutture sanitarie
1. Per la realizzazione di strutture sanitarie pubbliche e private e per l’ampliamento di quelle esistenti, il comune, in sede di rilascio del titolo edilizio secondo quanto disciplinato dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), acquisisce preventivamente dalla Giunta regionale il parere positivo sulla compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno regionale.
1 bis. Nei casi in cui gli interventi edilizi necessari per la realizzazione di strutture sanitarie e l’ampliamento di quelle esistenti, di cui al comma 1, siano sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o rientrino nei casi di attività edilizia libera ai sensi della l.r. 1/2005 il parere positivo sulla compatibilità è acquisito preventivamente dal soggetto interessato. (2)
2. Le modalità e gli ambiti di applicazione della verifica di compatibilità, con individuazione delle tipologie di strutture o dei settori di attività per i quali è prevista, sono stabiliti con deliberazione di Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi del piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all’articolo 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

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