Nell'ambito di un'ispezione circa l'utilizzo di apparecchi per il gioco lecito all’interno di un pubblico esercizio, è emerso che presso i locali sede dell'attività venivano rinvenuti n. 6 apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S. privi di nulla osta per la messa in esercizio e per la distribuzione e non conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nelle disposizioni di legge e regolamentari in materia di giochi leciti; per tale fattispecie è stato redatto verbale di accertata violazione .
A seguito di tale accertamento, veniva emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ordinanza ingiunzione ai sensi dell’articolo 18 della legge 689/1981, con la quale veniva ingiunto al responsabile legale dell’attività il pagamento della somma pari a Euro ( omissis) a titolo di sanzione amministrativa. Il responsabile non si è avvalso della facoltà di estinguere il procedimento mediante pagamento in misura ridotta della sanzione comminata.
Nelle more della definizione del procedimento sanzionatorio nell'esercizio è avvenuto un subingresso per gestione d'azienda, e l'attuale gestore è dunque un soggetto giuridico diverso dal responsabile dell'attività dell'esercizio all'epoca dell'accertamento dei fatti.
Considerato che è pacifico che per la fattispecie descritta trova applicazione l’articolo 110, comma 10 del T.U.L.P.S. ( R.D. 18.06.1931, n.773) che prescrive quanto segue: “se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86 ovvero di autorizzazione ai sensi dell’art.3 della legge 25 agosto 1991, n.287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni”, ho però un dubbio in riferimento all'applicazione della sanzione accessoria ed alla eventuale trasmissibilità della stessa in caso di subingresso per gestione d'azienda. L'articolo 7 della legge 689/81 prevede che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi. Nella fattispecie dell'intervenuto subingresso a quale norma/principio occorre invece fare riferimento?
Quali eventuali provvedimenti/ iniziative/comunicazioni adottare in questi casi?
Grazie
Faccio alcune precisazioni ad uso di tutti.
La sanzione principale è di competenza di AAMS. Se il trsgressore procede al pagamento della misura ridotta (oblazione) la sanzione accessoria non si applica (niente sospensione).
Per applicare la sanzione accessoria, quindi, occorre attendere almeno l'ordinanza di ingiunzione da parte dell'autorità competente.
Le sanzioni sono personali, in caso di subingresso il nuovo gestore non può essere sanzionato.
Grazie!
riferimento id:17465