Tizio vuole aprire una pizzeria al taglio + gastronomia (vuole produrre lasagne, ceci/fagioli e pollo arrosto).
E' in possesso di REC rilasciato nel 1983.
Ad oggi sono circa 25 anni che non svolge più ne attività di vendita ne di attività di somministrazione.
Vorrei sapere, nel caso che non sia stato cancellato dal registro esercente il commercio, per la L.R. 28/2005 e s.m.i., tale REC è sempre valido come requisito professionale per aprire l'attività suddetta?
In attesa di riscontro, saluto e ringrazio
Tizio vuole aprire una pizzeria al taglio + gastronomia (vuole produrre lasagne, ceci/fagioli e pollo arrosto).
E' in possesso di REC rilasciato nel 1983.
Ad oggi sono circa 25 anni che non svolge più ne attività di vendita ne di attività di somministrazione.
Vorrei sapere, nel caso che non sia stato cancellato dal registro esercente il commercio, per la L.R. 28/2005 e s.m.i., tale REC è sempre valido come requisito professionale per aprire l'attività suddetta?
In attesa di riscontro, saluto e ringrazio
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Sì, il REC ottenuto in qualunque momento è requisito professionale ancora valido
Ministero dello Sviluppo Economico - Risoluzione 23 giugno 2010, n. 77536
Un Comune chiede, se ai fini dell’avvio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in forma itinerante (attività di piadineria ambulante) può essere riconosciuto il possesso del requisito professionale al soggetto che allega alla domanda di rilascio della autorizzazione i seguenti documenti:
1) Dichiarazione di idoneità all’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande;
[color=red]2) Iscrizione al REC.
[/color]Con la risoluzione citata, il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene che [color=red]l'aver ottenuto vent'anni fà la dichiarazione di idoneità all'esercizio della somministrazione da parte della Camera di Commercio competente e la relativa iscrizione al Registro degli esercenti il commercio definitivamente (REC)[/color] (successivamente abrogato definitivamente dall'articolo 3, del D.L. 4 luglio 2003, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, a decorrere dal 4 luglio 2006), permette di ritenere sussistente il requisito professionale necessario per svolgere l'attività di piadineria ambulante.