Data: 2014-01-11 08:48:13

INDUSTRIE INSALUBRI: valutazione del Comune sulla compatibilità

INDUSTRIE INSALUBRI: valutazione del Comune sulla compatibilità

T.A.R. Piemonte, Sezione II, 28 novembre 2013 sent. 1280

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso si chiede l'annullamento della nota 22.5.2012, prot. n. 17554, ricevuta dal ricorrente il 28.5.2012, con cui l'Azienda Sanitaria Locale di Novara scrive che “ il Comune di Momo … ha comunicato l’avvenuta abrogazione del Regolamento Comunale di Igiene; …la Sua richiesta di registrazione/apertura di allevamento equino rimarrà in sospeso in attesa di nuove disposizioni inerenti il predetto Regolamento’’; nonché della nota (non conosciuta) prot. n. 14447/SISP/B del SISP ASL NO, richiamata nella suddetta nota 22.5.2012;
Va premesso che il ricorrente ing. Andrea Giulio ha presentato all'Azienda Sanitaria Locale di Novara la richiesta per la registrazione di un "allevamento equino ad esclusivo uso familiare" nel Comune di Momo.
L'A.S.L. ha inviato al ricorrente la nota 22.5.2012, nella quale si legge che "il Comune di Momo con nota prot. n. 2221 del 21.4.2012 ha comunicato l'avvenuta abrogazione del Regolamento Comunale di Igiene; pertanto la Sua richiesta di registrazione/apertura di allevamento equino rimarrà in sospeso in attesa di nuove disposizioni inerenti il predetto Regolamento".
Detta nota dell'A.S.L., avendo determinato un arresto del suddetto procedimento, costituisce un atto pregiudizievole per il ricorrente, in quanto non gli permette l'apertura dell'allevamento di equini oggetto della richiesta presentata all'ASL.
L’Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed alla pubblica udienza del 13 novembre 2013 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato.
Merita accoglimento la censura di violazione dei principi generali sul procedimento amministrativo e violazione di legge, in particolare con riferimento all'art. 2 della L 241/1990 ed e Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Con il provvedimento impugnato 22.5.2012 l'A.S.L. rileva che "il Comune di Momo con nota prot. n. 2221 del 21.4.2012 ha comunicato l'avvenuta abrogazione del Regolamento Comunale di Igiene; pertanto la Sua richiesta di registrazione/apertura di allevamento equino rimarrà in sospeso in attesa di nuove disposizioni inerenti il predetto Regolamento".
In tal modo l'A.S.L. ha sospeso a tempo indeterminato il procedimento attivato dal ricorrente per la registrazione/apertura di un allevamento equino e ne ha subordinato la prosecuzione ad un fatto - l'adozione da parte del Comune di Momo "nuove disposizioni inerenti il predetto Regolamento" - futuro e incerto.
Fondatamente si denunciano la violazione dei principi generale sul procedimento amministrativo e, in particolare, la violazione dell'art. 2 della legge 241/1990, che impone all'Amministrazione di concludere il procedimento con un atto espresso e motivato ed entro un termine certo.
A ciò va aggiunto che l'atto che determina un'interruzione del procedimento, e rinvia il soddisfacimento dell'interesse pretensivo ad un accadimento futuro ed incerto, assume un contenuto sostanzialmente reiettivo.
Conseguentemente l'impugnata nota dell'A.S.L. (che sospende il procedimento a tempo indeterminato) è da intendere come un provvedimento di sostanziale diniego.
A ciò va aggiunto che l’abrogazione del regolamento comunale di igiene non preclude l’esame della richiesta di registrazione/apertura di allevamento equino, che va valutata applicando la disciplina generale in quanto; infatti in materia di sanità e igiene pubblica, la Pubblica amministrazione deve compiere atti di prevenzione, individuando quelle particolari cautele da suggerire all'imprenditore affinchè le esigenze produttive vengano salvaguardate e non provochino nocumento per il vicinato, come al riguardo stabilisce l'art. 216, R.D. il 27 luglio 1934, n. 1265, peraltro, in caso di allevamento di animali assume rilevanza soprattutto lo scopo di impedire che dallo svolgimento di determinate lavorazioni possa derivare pericolo per la salute dei cittadini, dovendosi adottare gli opportuni accorgimenti perchè l'allevamento resti isolato nelle campagne e lontano dalle abitazioni.
Il Collegio, a tal proposito richiama l’indirizzo giurisprudenzale, che condivide, secondo il quale
(Cons. Stato Sez. III, 24 settembre 2013, n. 4687) in base agli artt. 216 e 217 r.d. n. 1265/1934, spetta al Comune, all'uopo ausiliato dall'azienda sanitaria locale, la valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate "insalubri".
L'esercizio di tale potestà può avvenire in qualsiasi tempo e, quindi, anche in epoca successiva all'attivazione dell'impianto industriale o agricolo e può estrinsecarsi con l'adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l'evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto di esalazioni, scoli e rifiuti, specialmente riguardanti gli allevamenti, e ciò per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle dell'attività produttiva.
Il ricorso va accolto e vanno, pertanto, annullati gli atti impugnati, facendo obbligo all’Amministrazione convenuta di definire il procedimento di valutazione della compatibilità igienico-sanitaria dell’allevamento.
In considerazione della peculiarità della fattispecie oggetto della controversia sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati, facendo obbligo all'Amministrazione convenuta di definire il procedimento di valutazione della compatibilità igienico-sanitaria dell'allevamento.
Compensa interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente, Estensore
Savio Picone, Primo Referendario
Antonino Masaracchia, Primo Referendario

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