TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 591, del 15 novembre 2013
Urbanistica.Variante al PRG per insediamento industrie insalubri di prima classe criterio della vicinitas
Anche a voler ammettere la possibilità per il Comune limitrofo di contestare scelte pianificatorie altrui in considerazione della futura e possibile localizzazione di un’attività estremamente impattante ritenuta foriera di conseguenze pregiudizievoli per i cittadini residenti nelle sue immediate vicinanze (impianto di trattamento e recupero di rifiuti solidi derivanti dalle demolizioni di fabbricati, scavi etc. e dei centri raccolta rifiuti urbani), il criterio della vicinitas non può bastare di per sé solo a legittimare l’impugnazione dei relativi atti e provvedimenti, essendo necessaria anche la prova del danno che la comunità da questa possa ricevere. La sussistenza di un danno non può, in ogni caso, ritenersi implicita nella peculiare tipologia di attività insediabile, tanto da potersene omettere la dimostrazione sul presupposto che esso sarebbe connaturato alla provenienza dei rifiuti da trattare.(Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/urbanistica/88-giurisprudenza-amministrativa-tar88/10045-urbanisticavariante-al-prg-per-insediamento-industrie-insalubri-di-prima-classe-criterio-della-vicinitas.html