Quale norma vieta la vendita o l'esposizione di oggetti preziosi nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche?
Per definire l'aggettivo "prezioso" che valore si deve considerare ?
Avevo già approfondito la materia. Ti riassumo un po' di concetti.
La disposizione dovrebbe essere l'art. 245 del reolamente al TULPS:
[i]245. La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi, appartenenti alla medesima persona od alla medesima ditta, ancorché siti in località diverse.
In ogni esercizio deve, tuttavia, essere conservata copia della licenza, rilasciata ai sensi dell'art. 243.
[b]Nella copia deve essere annotata dal Questore la sede dell'esercizio per la quale è rilasciata.[/b]
Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del Questore che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal Questore nella cui giurisdizione si trova la succursale dell'esercizio[/i]
In pratica è vietata la vendita in luoghi diversi da quelli indicati nella licenza. Il questore, comunque, nel rilasciare la licenza, potrebbe prevedere casi particolari per installazioni su area pubblica ma credo che non autorizzerebbe mai un itinerante.
Guarda qua:
http://img.poliziadistato.it/docs/scheda_preziosi.pdf
Il concetto di “valore esiguo” è stato introdotto dal DPR n. 311/2001 allorquando ha aggiunto il comma 2 all’art. 247 del RD 635/1940 - regolamento attuativo del TULPS.
Tale comma prevede: [i]fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo[/i].
Come chiarito dal Ministero dell’Interno con nota Prot. n. .557/B.21661 .12020 del 12/02/2003, il DPR 311/2001 ha voluto innovare soltanto la parte riguardante la tenuta dei registri per le attività previste dagli artt.126 e 127 del TULPS (vedi l’art. 128 dello stesso TULPS), escludendone l’annotazione per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo, senza disporre niente, invece, sull’esonero della necessità della licenza di oggetti preziosi usati che rimane quella dell’art. 127 TULSP a prescindere dal teorico valore della merce posta in vendita.
La licenza per i preziosi, si lega ad oggetti definiti preziosi di per sé, senza pesare il valore.
Come dice il sito della Polizia, sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi ossia oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).
Il Ministero dell'Interno con apposita circolare (che è pur sempre un'interpretazione della norma e null'altro di più) non consente, per fini di sicurezza pubblica, il commercio di preziosi effettuato al di fuori degli esercizi di vendita a meno che non sia in occasione di apposite manifestazioni fieristiche di settore.
riferimento id:17333Mi permetto di aggiungere che il divieto di "vendere od esporre" sulle aree pubbliche "oggetti preziosi" è anche tuttora contenuto nell'art.30 c.5 Dlgs 114/1998 (prima ancora era nell'art.7 c.8 del Dlgs 112/1991, poi abrogato dal dlgs 114/98). Non sempre tale norma nazionale è stata recepita nelle varie Leggi Regionali in materia di commercio.
Sul commercio ambulante di preziosi il M.I. in una vecchissima circolare dell'8.5.1941 aveva già espresso il parere sul divieto.
Grazie signor Roberto per la precisazione necessaria
riferimento id:17333Nell'ambito di una mostra dell'antiquariato su area pubblica, però, ritengo che gli oggetti preziosi, se in numero esiguo rispetto al resto della merce posta in vendita e comunque, se realizzati o prodotti in epoca che li rende assoggettabili a beni di antiquariato, può avvenire ai sensi dell'art. 126 del TULPS. Condividete l'impostazione e, soprattutto, esiste una prassi o giurisprudenza concorde? Grazie.
Avevo già approfondito la materia. Ti riassumo un po' di concetti.
La disposizione dovrebbe essere l'art. 245 del reolamente al TULPS:
[i]245. La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi, appartenenti alla medesima persona od alla medesima ditta, ancorché siti in località diverse.
In ogni esercizio deve, tuttavia, essere conservata copia della licenza, rilasciata ai sensi dell'art. 243.
[b]Nella copia deve essere annotata dal Questore la sede dell'esercizio per la quale è rilasciata.[/b]
Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del Questore che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal Questore nella cui giurisdizione si trova la succursale dell'esercizio[/i]
In pratica è vietata la vendita in luoghi diversi da quelli indicati nella licenza. Il questore, comunque, nel rilasciare la licenza, potrebbe prevedere casi particolari per installazioni su area pubblica ma credo che non autorizzerebbe mai un itinerante.
Guarda qua:
http://img.poliziadistato.it/docs/scheda_preziosi.pdf
Il concetto di “valore esiguo” è stato introdotto dal DPR n. 311/2001 allorquando ha aggiunto il comma 2 all’art. 247 del RD 635/1940 - regolamento attuativo del TULPS.
Tale comma prevede: [i]fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo[/i].
Come chiarito dal Ministero dell’Interno con nota Prot. n. .557/B.21661 .12020 del 12/02/2003, il DPR 311/2001 ha voluto innovare soltanto la parte riguardante la tenuta dei registri per le attività previste dagli artt.126 e 127 del TULPS (vedi l’art. 128 dello stesso TULPS), escludendone l’annotazione per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo, senza disporre niente, invece, sull’esonero della necessità della licenza di oggetti preziosi usati che rimane quella dell’art. 127 TULSP a prescindere dal teorico valore della merce posta in vendita.
La licenza per i preziosi, si lega ad oggetti definiti preziosi di per sé, senza pesare il valore.
Come dice il sito della Polizia, sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi ossia oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).
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Il divieto è generale, riguarda il commercio su area pubblica in senso lato: itinerante, mercati, fiere.
Data la necessità dell'autorizzazione di pubblica sicurezza di conpetenza della Questura, puoi sentire, se nella sua discrezionalità, disponendo delle prescrizioni specifiche, può rtilasciare un provevdimento generale per la manisfestazione.
Non si rilevano sentenze specifiche.
Intanto, ancora complimenti per l'organizzazione del sito, che ho già avuto modo di segnalare a diversi Colleghi della polizia locale.
Nel merito e, più specificatamente, con riferimento a quanto scritto, da ultimo, dal Maccantelli, ho approfondito la questione ed effettivamente, sul piano formale, devo concordare con quest'ultimo.
Infatti, già la Cassazione Penale, con una sentenza datata del 11.07.1986 (fonte MAXIMA - BANCA DATI MULTIMEDIALE), distinguendo tra il "porre in commercio" (ex art. 705 c.p., ora depenalizzato) e lo "esercitare il commercio" (ex art. 706, ora abrogato), stabilisce che anche chi compia, occasionalmente, il commercio dei preziosi, è soggetto alla licenza di cui all'art. 127 del TULPS.
Ciò, anche in ragione di quanto stabilito all'art. 243 Reg. T.U. cit., che prevede l'obbligo della licenza di cui sopra a tutta una serie di soggetti "[i]...tanto se lavorino o negozino abitualmente, quanto occasionalmente[i]...[/i]".
Peraltro, per quanto attiene al caso specifico a cui mi riferisco, il nostro regolamento comunale stabilisce che per “oggetti di antiquariato” si intendono gli oggetti [i]vecchi di almeno cinquanta (50) anni[/i], con riferimento alla data di loro costruzione o realizzazione,[u] indipendentemente[/u] dall’età o [u]esistenza del materiale usato per la costruzione o realizzazione.[/u].
Con ciò richiamo anche quanto già chiarito dal Ministero dell’industria commercio e artigianato con propria Circolare n. 190799 del 21.05.1992 (vigente la legge 426/71 e relative tabelle merceologiche), secondo il quale, “…[i]per quanto riguarda l'autorizzazione comunale per la categoria merceologica «oggetti preziosi» non si ritiene che nel caso suesposto sia necessaria, dato che gli [u]oggetti preziosi posti in vendita, hanno la stessa finalità di utilizzo di quelli dello stesso tipo costituiti in altro materiale[/u] e [u]non rappresentano l'oggetto prevalente dell'attività di vendita corrispondente alla tabella posseduta[/u][/i]…”.
Tra l'altro, con l'abrogazione espressa dell'art. 706 c.p., viene meno anche la distinzione indicata nella citata sentenza della cassazione penale tra "porre in commercio" ed "esercitare il commercio" e quindi, il tutto, si risolve in una mera pratica commerciale da sottoporre al vaglio dell'Autorità di P.S., allorquando quest'ultima debba intervenire, in concreto, per prevenire attività di riciclaggio.
Nel caso di specie, è lo stesso regolamento dell'ente a stabilire che l'oggetto di antiquariato sia da considerare tale, indipendentemente dal materiale con il quale è stato realizzato, ma alla sola condizione che sia stato realizzato da più di cinquanta anni. E del resto, il divieto di vendita su aree pubbliche (in certo qual modo giustificabile all'epoca di emanazione della codificazione Rocco, anche in relazione alla personalità di chi esercitava il commercio ambulante, ben diversa da quella odierna, che è parificabile a chi esercita il commercio in sede fissa) è sempre stato il risultato - anche logico - dell'interpretazione dell'art. 247 del Reg. T.U. che correlava il porre in commercio i preziosi, all'esistenza di "locali" idonei alla vendita ed oggetto di specifica segnalazione all'Autorità di P.S. In buona sostanza, alla luce di quanto è stato stabilito dal regolamento dell'ente, ho motivo di ritenere che l'oggetto prezioso venduto in occasione della mostra dell'antiquariato (comunque oggetto di speciale trattazione commerciale ex art. 128 TU e, per sua natura, non facilmente trasformabile in oggetto diverso da quello che è, originariamente), costituisca una sorta di rapporto di genere a specie, soggetto alla disciplina commerciale degli altri beni antichi posti in commercio.
Ovviamente, quanto da me argomentato, non vuole assolutamente contrapporsi all'autorevole interpretazione di Codesto interprete ma, con riferimento alle dinamiche amministrative locali - che potrebbero anche essere quelle di altri Colleghi delle polizie locali che sicuramente frequentano questo forum - integrare simile interpretazione, anche al fine di valutare se la stessa sia sostenibile ovvero incompatibile con evidenti ragioni di diritto.
Ringrazio e resto in attesa di un Vostro gradito riscontro.
Il commercio di cose antiche ed usate (oltre che dalle norme sul commercio, nazionali o regionali) è regolato dall'art.126 TULPS e dal 128 tulps.
Il commercio di oggetti preziosi nuovi ed usati (che sia all'ingrosso, al dettaglio o all'ingrosso e dettaglio) è regolata dall'art.127 e 128 TULPS (quest'ultimo per i soli usati) e dai connessi articoli del regolamento di esecuzione.
Il commercio di preziosi è riferito a "locali" ed "esercizi di vendita" da intendersi necessariamente per esercizi "in sede fissa" e mai ambulante. Il rischio del commercio ambulante (già vietato dal M.I. sin dal 1941 e poi dallo stesso Legislatore) è ovviamente quello di più agevoli sottrazioni degli stessi per l'impossibilità pratica di poter prevedere effettive misure di sicurezza a tutela degli stessi come invece collocabili nei negozi.
In materia di metalli preziosi vedasi Dlgs 251/99 e DPR 150/2002.
Vedasi anche il DM Beni Culturali 15.05.2009 n.95 "Regolamento recante indirizzi, criteri e modalità per l'annotazione nel registro di cui all'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza delle operazioni commerciali aventi ad oggetto le cose rientranti nelle categorie indicate alla lettera A dell'allegato A al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche." Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 2009, n. 170.