Buongiorno,
ho intenzione di aprire un negozio di distributori automatici sotto forma di ditta individuale.
Non avendo i requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande dovrò nominare un preposto.
Il mio commercialista ritiene di dovere iscrivere sia me che il preposto alla CCIA. Il preposto non avrà alcuna funzione, non sarà dipendente, nè gli saranno versati i contributi. Tra l'altro ha già un lavoro da dipendente
Ritiene inoltre che io (il titolare della ditta), non avendo i requisiti per la somministrazione, dovrei iscrivermi alla gestione separata per il versamento dei contributi INPS con la precentuale prevista del 27%
Vorrei delucidazioni in merito.
Grazie in anticipo per le risposte che vorrà darmi.
Saluti
Buongiorno,
ho intenzione di aprire un negozio di distributori automatici sotto forma di ditta individuale.
Non avendo i requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande dovrò nominare un preposto.
Il mio commercialista ritiene di dovere iscrivere sia me che il preposto alla CCIA. Il preposto non avrà alcuna funzione, non sarà dipendente, nè gli saranno versati i contributi. Tra l'altro ha già un lavoro da dipendente
Ritiene inoltre che io (il titolare della ditta), non avendo i requisiti per la somministrazione, dovrei iscrivermi alla gestione separata per il versamento dei contributi INPS con la precentuale prevista del 27%
Vorrei delucidazioni in merito.
Grazie in anticipo per le risposte che vorrà darmi.
Saluti
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IL PREPOSTO non è UNA FIGURA GIURIDICAMENTE RILEVANTE AI FINI DELL'ISCRIZIONE IN cciaa (QUINDI NON OCCORRE ISCRIVERLO) a meno che non sia nominato institore o abbia altra carica aziendale.
E' sufficiente l'atto di nomina contenuto nel modello inviato al SUAP.
Se il titolare non ha i requisiti non ne deriva alcun obbligo di iscrizione alla gestione separata! Lei aprirà la ditta individuale e sceglierà il suo regime fiscale .... poi nella scia da presentare al Comune nominerà il suo preposto con i requisiti.
Come fa il preposto a non essere un dipendente??? Se è preposto all'attività di somministrazione presumo che un minimo di rapporto debba avercelo con l'azienda???
riferimento id:17326
Come fa il preposto a non essere un dipendente??? Se è preposto all'attività di somministrazione presumo che un minimo di rapporto debba avercelo con l'azienda???
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I rapporti fra persone si hanno a vario titolo.
Quale rapporto organico di dipendenza (part-time, full-time, tempo determinato o indeterminato) ma anche a titolo di rapporto contrattuale.
COLLABORAZIONI OCCASIONALI
Le collaborazioni occasionali sono infatti prestazioni che la riforma Biagi ha ritenuto non meritevoli della tutela del progetto, perché di breve durata e di modesto importo (30 giorni e 5.000 euro massimi nell'anno solare con lo stesso committente – v. anche Soggetti esclusi); ma sotto il profilo giuridico, e quindi anche previdenziale, restano a tutti gli effetti delle collaborazioni coordinate e continuative, di cui conservano i requisiti tipici (v. Co-co-co/Requisiti).
Pertanto, ai sensi della L. 335/95 istitutiva della Gestione Separata, si iscrivono (oggi come in passato) sempre e comunque alla Gestione, qualunque sia la durata e qualunque sia l'importo.
Sotto il profilo fiscale inoltre esse sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente, il che implica l'applicazione delle stesse norme di definizione della base imponibile (v. Co-co-co/Base imponibile), quale ad es. il principio di cassa allargato.
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Il lavoro autonomo occasionale concerne invece prestazioni che trovano la loro fonte normativa nelle disposizioni dell'art. 2222 e seg. del Codice Civile sul contratto d'opera, e che, a prescindere dalla durata e dall'importo percepito, hanno carattere del tutto episodico e sono completamente svincolate dalle esigenze di coordinamento con l'attività del committente; per tali ragioni non è configurabile, per esse, la fattispecie giuridica della collaborazione coordinata e continuativa (v. Co-co-co/Requisiti).
Sotto il profilo fiscale tali compensi sono qualificati come redditi diversi.
Sotto il profilo previdenziale invece non sono stati assicurati nella Gestione Separata fino al 2003, poiché non contemplati dalla L. 335/95.
Dal 1° gennaio 2004 sono stati invece assicurati per effetto di altra normae solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell'anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
La disciplina del lavoro occasionale accessorio si applica infine a prestazioni meramente occasionali non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, i cui compensi sono del tutto esenti ai fini fiscali e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato.
Per tali prestazioni il D.Lgs 276/03 ha previsto un meccanismo di tutela assicurativa e previdenziale del tutto innovativo, grazie al sistema dei c.d. buoni lavoro o vouchers.
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=;0;5773;6118;6196;6265;6278;6280;&lastMenu=6280&iMenu=1&iNodo=6280&p4=2