Con la sentenza del 17 Dicembre 2013 n. 28137, la Cassazione, sez. Lavoro, ha affermato che è possibile per il giudice di merito procedere alla liquidazione del danno morale in maniera autonoma rispetto al danno biologico - senza violare il principio di non duplicazione del risarcimento - laddove la motivazione del provvedimento evidenzi le caratteristiche dell’uno e dell’altro, dovendosi ritenere il danno biologico la lesione all’integrità fisica in senso stretto e il danno morale il mero turbamento dello stato d’animo. Ciò non contrasterebbe con il carattere dell’unicità del danno non patrimoniale, previsto all’art. 2059 codice civile.
http://www.lavorofisco.it/infortunio-sul-lavoro-e-liquidazione-autonoma-del-danno-morale.html
Recente intervento in materia di autonomia del danno morale dal danno biologico, non in ambito lavoristico:
http://www.leggioggi.it/2013/11/05/il-danno-morale-resta-autonomo-e-autonomamente-risarcibile/