Data: 2011-07-21 09:31:26

proroga permesso di costruire

una società chiede una proroga di un permesso di costruire prima della scadenza, i lavori non sono stati completati per causa di forza maggiore.
Nel frattempo sono cambiate le norme del RU e l'intervento richiesto con un nuovo permesso non potrebbe essere completato.
Il comma 4 dell'art. 15 della 380 secondo voi si deve intendere che in tale caso la proroga non è ammissibile o, come mi scrive il legale dell'interessato, l'atto di proroga non rappresenta un provvedimento fornito di autonoma efficacia .. Non essendo un provvedimento autonomo per il principio dell'irretroattività non possono applicarsi norme successive?

vi ringrazio

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Data: 2011-07-21 20:05:26

Re: proroga permesso di costruire

PRINCIPIO GENERALE
Il principio generale vuole che la proroga tenga fermo il provvedimento originario e la normativa a suo tempo in vigore senza tener conto della normativa sopravvenuta. Ciò non vale in caso di mutamento dello strumento urbanistico.
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Cassazione Penale, Sez. III, Sent. n. 19101 del 19-03-2008 (ud. del 19-03-2008), M.R. (rv. 239914)
In materia di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, ordinariamente prorogabili per effetto dell'art. 15 d.P.R. n. 380 del 2001, non sono suscettibili di proroga allorquando, nel corso dei lavori, sia sopravvenuta una disciplina urbanistica incompatibile con l'intervento assentito. (Fattispecie di sequestro preventivo in relazione a intervento edilizio proseguito, in forza della improrogabilità suddetta, oltre i termini di cui al permesso di costruire). (Rigetta, Trib. lib. Perugia, 24 ottobre 2007)


Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. n. 4423 del 10-08-2007 (ud. del 03-07-2007), D.V.V. c. Comune di Quarto
Nel caso di decadenza di una concessione edilizia, in virtù dell'entrata in vigore di un nuovo piano regolatore in contrasto con la stessa, si deve ritenere che non vi sia necessità di una motivazione indicante la prevalenza degli interessi pubblici. La pronuncia di decadenza, infatti, dato il suo carattere di atto dovuto, si deve basare su motivazione che evidenzi l'effettiva sussistenza dei suoi presupposti di fatto (cioè il mancato inizio dei lavori e l'entrata in vigore del piano regolatore incompatibile col titolo in precedenza rilasciato); la prevalenza dell'interesse pubblico alla attuazione del piano sopravvenuto è, quindi, imposta dall'art. 15, comma 4, del T.U. n. 380/2001, che determina la pronuncia di decadenza in presenza dei relativi presupposti oggettivi.


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D.P.R. 6-6-2001 n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
(commento di giurisprudenza)

15. (R)  Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire.

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11)

1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

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